Una recente sentenza della Corte di Cassazione è intervenuta sulla gestione dei soldi sul conto corrente del pensionato dopo la sua morte. I giudici hanno affrontato la questione dei limiti di prelievo della badante su depositi fatti dal defunto. Ovviamente parliamo di un conto corrente cointestato tra pensionato assistito e badante. Mentre infatti è pacifico che, se il conto è personale, alla morte dell’intestatario la somma depositata passa in successione agli eredi (questo anche se, in vita, il pensionato aveva l’abitudine per sua volontà di passare dei soldi alla badante), quali sono le regole nell’ipotesi di conto cointestato?

 

Il principio affermato dai giudici è che “nel conto corrente bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto”. Ma che cosa significa “tradotto” per chi non ha competenze tecniche giuridiche? Analizziamo il caso che i giudici si sono trovati di fronte.

La badante cointestataria del conto può prelevare tutti i soldi dopo la morte del titolare assistito?

La contestazione riguardava il prelievo di 24.000 euro fatto dopo la morte del cointestatario del conto estero, da parte della badante (circa la metà dell’importo depositato).

La causale dei versamenti riportava la dicitura “contratto di lavoro” e “aiuti economici”. Nel primo caso la donna non sarebbe dunque stata intitolata al prelievo perché, come da lei stessa ammesso, non vantava crediti con l’uomo se non il tfr.

Quest’ultima è ricorsa in Cassazione contro le sentenze di primo e secondo grado presentando ben sette motivi e appellandosi alla titolarità in parti uguali di quanto depositato, indipendentemente da chi dei due contestatari avesse materialmente provveduto all’accredito sul conto ex artt. 1101 e 1298 c.c. La Corte di Appello, in particolare, si era limitata a pronunciarsi sulla natura di donazione indiretta. I giudici della Corte hanno accolto parzialmente il ricorso della badante concludendo che, se gli eredi non riescono a provare che il conto da cui la badante ha prelevato la metà dei soldi era intestato esclusivamente al padre defunto, viene presunta la contitolarità. In altre parole, il conto si intende cointestato fino a prova contraria.