In merito alle multe stradali, la legge parla chiaro: il codice della strada dispone che la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore a meno che non sussistano determinati casi in cui è impossibile farlo.

La deroga della contestazione della multa stradale si attuano nel caso in cui gli agenti sono nell’impossibilità di contestare immediatamente la violazione (quando ad esempio sono impossibilitati a fermare il veicolo del trasgressore per tutelare la sicurezza del traffico). Tra questi motivi, tra l’altro, rientra anche l’assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo.

Il verbale che non è stato contestato immediatamente, però, perchè risulta l’assenza del trasgressore, può essere impugnato quando questa motivazione risulta falsa. Anche se le dichiarazione immesse in un verbale hanno più peso rispetto a quelle rilasciate dal cittadino poichè il verbale di accertamento fa piena prova dino alla querela di falso da parte del cittadino.

Il giudice, quindi, deve sempre considerare veritiera la versione degli agenti salvo nel caso di presentazione di querela di falso da parte del soggetto interessato. In questo caso, infatti, il cittadino denuncia gli agenti di aver dichiarato il falso presentando la prove che dimostrano quanto asserisce. Ovviamente,però, è molto difficile trovare prove certe a sostegno di quanto dichiarato dal cittadino anche se la giurisprudenza sostiene che, in assenza del proprietario del veicolo, prima di raccogliere i darti riguardanti l’auto è necessario esperire tutte le ordinarie forme di ricerca che, se non portano risultati, permetteranno di procedere con la contestazione differita. Le ragioni che impediscono la contestazione immediata della multa, quindi, devono essere spiegate nel verbale per esteso, pena la sua illegittimità, così come stabilito dalla sentenza numero 7388 del 19 febbraio 2009 della Corte di Cassazione.

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