L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in consultazione, sul proprio sito istituzionale, la bozza di comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali per lavori eseguiti sugli immobili.

Si tratta delle modalità di contabilizzazione dello sconto o della cessione del credito ammessa dall’art. 121 del decreto Rilancio per i bonus fiscali quali superbonus 110%, bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.).

Bonus fiscali sugli immobili: sconto o cessione

Ricordiamo, infatti, che il citato art. 121 ha introdotto la possibilità per il contribuente di optare alternativamente, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi:

  • per lo sconto in fattura da parte dell’impresa esecutrice dei lavori (la quale poi recupera il corrispettivo nella forma del credito d’imposta che potrà utilizzare in compensazione o cedere a terzi, inclusi istituti di credito e finanziari)
  • per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Contabilizzazione dello sconto o cessione: il documento dell’OIC

L’iniziativa della comunicazione in consultazione di cui in premessa trova origine dalla richiesta di parare da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha posto 4 quesiti all’OIC quesiti, inerenti:

  • la contabilizzazione nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione fiscale
  • la contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente
  • la contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto
  • la contabilizzazione nel bilancio della società (cessionario) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione.

Il termine ultimo per far pervenire eventuali commenti è fissato al 10 febbraio 2021 (i commenti possono inviarsi all’indirizzo e-mail [email protected]).

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