![La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. In particolare, qualora: i ricavi sono superiori a euro 5.164.568,99 (qualora il periodo di imposta sia diverso dall’anno solare, i ricavi devono essere ragguagliati ad anno) e le rimanenze sono superiori a euro 1.032.913,80, […]](https://www.investireoggi.it/fisco/wp-content/uploads/sites/6/2011/12/bilancio.jpg)
La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze.
In particolare, qualora:
- i ricavi sono superiori a euro 5.164.568,99 (qualora il periodo di imposta sia diverso dall’anno solare, i ricavi devono essere ragguagliati ad anno)
- e le rimanenze sono superiori a euro 1.032.913,80,
Se tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l’azienda ha l’obbligo di istituire la contabilità di magazzino.
Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d’imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. Quindi, nel caso l’impresa abbia superato i suindicati valori negli anni 2009 e 2010, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino decorre dall’esercizio 2012, indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze realizzati nel 2011.
Parallelamente, l’obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la 2° volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.
Infine, l’omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino rende applicabile l’accertamento induttivo.