Entro il 10 marzo deve essere completata la conservazione sostituiva delle fatture emesse/ricevute nel 2019. Infatti, la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il termine di presentazione del modello Redditi 2020, periodo d’imposta 2019,  è stato posticipato dal 30 novembre al 10 dicembre.  Da qui, il termine dei tre mesi entro i quali deve essere eseguita la conservazione delle fatture elettroniche coincide con la data del 10 marzo 2021.

Ciò è possibile anche grazie al servizio gratuito messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

La conservazione delle fatture elettroniche

Il D.M. 17 giugno 2014, all’art.2 dispone che,

ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell’art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica.

In primis viene richiamato il D.Lgs 82/2005, il Codice dell’amministrazione digitale.

Nella risoluzione n°46/E 2017, riprendendo quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2014, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il:

  • terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema,
  • con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

In altre parole, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Termine fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello al quel si riferisce la dichiarazione. Lo stesso termine vale per i documenti rilevanti ai fini Iva.

Inoltre, in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Per il 2020, il termine di presentazione del modello Redditi è stato posticipato dal 30 novembre al 10 dicembre. La proroga è stata disposta dal D.L. 157/2020, decreto Ristori-quater.

Da qui, il termine dei tre mesi entro i quali deve essere eseguita la conservazione delle fatture elettroniche coincide con la data del 10 marzo 2021.

La conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche: l’affidamento a terzi

La conservazione sostituiva può essere affidata a soggetti terzi che tipicamente offrono servizi in tale ottica; anche l’Agenzia delle entrate mette a disposizione un servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche. Se ci siamo rivolti ad una società privata per la compilazione e la trasmissione delle fatture elettroniche, si pensi ai servizi offerti da Libero, Aruba, ecc, è molto probabile che la conservazione della fatture avvenga in automatico. Molte volte tali servizi consentono l’invio, la ricezione e anche la conservazione della fatture elettroniche. In tal caso non dobbiamo porre in essere alcun adempimento.

Il servizio dell’Agenzia delle entrate

Anche l’Agenzia delle entrate mette a dispone delle partite iva un servizio di conservazione delle fatture elettroniche.

Il Servizio, gratuito, è attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale “Fatture e Corrispettivi”. L’adesione comporta che  tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all’utente per 15 anni. Anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.

La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne:

  • occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza,
  • secondo le modalità previste dal portale “Fatture e Corrispettivi”.

Qualora l’operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente mediante upload sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi” le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.

Attenzione a non confondere questo servizio con quello di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

E’ possibile aderire contestualmente a più servizi per conservare le fatture elettroniche?

Noi di InvestireOggi riteniamo che non ci siano indicazioni che ostacolino tale possibilità. E’ possibile aderire a più servizi contemporaneamente compreso quello dell’Agenzia delle entrate. In una delle FAQ sulla fatturazione elettronica, la n° 16, è stata la stessa Agenzia delle entrate a confermare tale possibilità.

Dunque, se non abbiamo ancora debito ad alcun servizio di consultazione sarebbe opportuno farlo al più presto.