Tra pochi giorni è in scadenza l’acconto IMU 2022 (16 giugno). Ci sarà tempo, invece, fino a dicembre (giorno 16) per il pagamento del saldo.

Regole particolari sono previste per la casa assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione. Il legislatore, infatti, per questo immobile prevede l’assimilazione ad abitazione principale. Ne consegue l’applicazione delle stesse agevolazioni previste.

L’abitazione principale ai fini IMU

In primis occorre richiamare la definizione di abitazione principale ai fini IMU. Per tale si intende

l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto   edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

L’immobile adibito ad abitazione principale è esente dal pagamento IMU. Tuttavia, l’esenzione si applica solo laddove appartenente a categoria catastale NON di lusso.

Viceversa, si applica l’IMU se l’abitazione principale è di categoria catastale di lusso. Sono tali, le categoria:

  • A/1 (Abitazioni di tipo signorile)
  • A/8 (Abitazioni in ville)
  • A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

L’esenzione scatta anche per le pertinenze dell’abitazione principale, ma nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C7.

Coniugi separati: le regole IMU per la casa assegnata

Come già anticipato, il legislatore assimila ad abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli (comma 741 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 2019.)

Sulla base della citata disposizione normativa, dunque, per l’IMU si può considerare abitazione principale, la casa familiare in cui continua ad abitare l’ex coniuge dopo la separazione. Quindi, tale casa sarà:

  • esente dall’imposta se appartenente a categoria catastale non di lusso (ad esempio A/2)
  • mentre sarà assoggettato ad IMU se di categoria catastale di lusso (con le relative agevolazioni previste per l’abitazione principale, tra cui aliquota bassa e detrazione 200 euro).

In quest’ultimo caso, il soggetto passivo (ossia obbligato al versamento) è lo stesso ex coniuge cui la casa stessa è stata assegnata.