L’INPS, con la circolare del 31 dicembre 2022 n. 139, ha indicato le modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative al 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

La circolare, nello specifico, illustra i termini e le modalità di rendicontazione per le fattispecie oggetto di conguaglio, fornendo le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da:

  • Amministrazioni;
  • Enti;
  • aziende il cui personale è iscritto alla Gestione Pubblica.

Conguaglio di fine anno INPS: scadenze e termini per l’invio

Le operazioni di conguaglio spettano ai datori di lavoro, che potranno effettuarle con la denuncia di competenza del mese:

  • di “dicembre 2022” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023);
  • di “gennaio 2023” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2023).

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2023” (scadenza di pagamento 16 marzo 2023), senza aggravio di oneri accessori.

Resta però fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2023.

La sistemazione della maggiorazione del 18% (prevista dall’articolo 22 della legge 1976, n. 177) potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2023” per:

  • il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato;
  • gli iscritti al Fondo di quiescenza ex Ipost.

Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati delle somme aggiuntive previste dal legislatore.

Come compilare il flusso UniEmens per il conguaglio dei contributi INPS

Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute – a livello individuale – bisogna compilare:

  • l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>;
  • seguire le modalità indicate nell’ultimo aggiornamento del documento tecnico UniEmens.

L’articolo 2, comma 18, della legge n.

335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile di:

  • iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31 dicembre 1995;
  • coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

Tale massimale – pari, per l’anno 2022, a 105.014,00 euro – deve essere rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT. Lo stesso massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%.

Per i lavoratori dipendenti, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>.

Invece, si procederà con l’utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di<VarRetributive>, nel caso in cui nel corso dell’anno civile, vi sia stata:

  • un’inesatta determinazione dell’imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio);
  • un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), .

Il flusso UniEmens consente di gestire anche il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso ferie. In particolare, attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Conguaglio dei contributi INPS in caso di più lavori

Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell’anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista Certificazione Unica (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Qualora a dicembre 2022 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest’ultimo a procedere all’eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

Adempimenti a carico del datore di lavoro

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2022 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta sostitutiva del 17%. L’importo di quest’ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva – sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi – potranno in ogni caso essere restituite, attraverso la compilazione delle sezioni <DenunciaIndividuale> e <DenunciaAziendale> sulla base delle modalità descritte nel documento tecnico UniEmens.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto inoltre ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:

  • redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere;
  • redditi percepiti nell’anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal lavoratore.

Nel caso in cui taluni redditi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato siano erogati da un altro soggetto, le operazioni di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro principale, ossia il soggetto con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto di lavoro subordinato.

Il sostituto di imposta è tenuto a considerare, ai fini delle operazioni di conguaglio dell’1%, anche i redditi del dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell’anno. In tale ipotesi, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dall’ultimo datore di lavoro.

Nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2022, siano in corso più rapporti di lavoro subordinato, le operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate dal datore di lavoro il cui rapporto di lavoro ha la data di inizio più remota.