Come funziona il conguaglio contributivo? Con la Circolare n. 155 del 23 dicembre 2020 l’INPS fornisce le istruzioni per le operazioni di conguaglio dell’imponibile contributivo, relative all’anno 2020.

Il conguaglio contributivo è il calcolo riassuntivo annuale dei contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare agli enti di previdenza (Inps o altro ente) per i propri dipendenti, a fini previdenziali e assistenziali.

Il conguaglio contributivo, a carico del datore di lavoro, viene effettuato contestualmente alle operazioni di conguaglio fiscale, a partire dai redditi effettivamente percepiti dal lavoratore.

Il calcolo deve garantire la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno e quella soggetta a contribuzione.

Conguaglio contributivo: cos’è?

Come anticipato in premessa il conguaglio contributivo consente di calcolare i contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS o ad ogni altro Istituto di Previdenza per i propri dipendenti, a fini previdenziali e assistenziali.

Le operazioni di conguaglio prevedono:

  • il calcolo dell’imponibile contributivo risultante dalla somma dei compensi di natura fissa e accessoria percepiti dal dipendente,
  • l’individuazione delle somme a credito o a debito per il lavoratore,
  • l’applicazione delle corrette aliquote correlate all’imponibile stesso.

Contributi Previdenziali: quali sono gli elementi variabili della retribuzione?

La Circolare n. 155 del 23 dicembre 2020 l’INPS fornisce le istruzioni per le operazioni di conguaglio dell’imponibile contributivo, con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione:

  • indennità di trasferta o missione;
  • compensi per lavoro straordinario;
  • congedi matrimoniali;
  • indennità riposi per allattamento;
  • indennità per ferie non godute;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • indennità economica di malattia;
  • permessi non retribuiti;
  • integrazioni salariali (non a zero ore);
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • astensioni dal lavoro.

Conguaglio contributivo: le scadenze

Il conguaglio contributivo potrà essere effettuato   oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2020” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2021), anche con quella di competenza di “gennaio 2021” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2021).

Per il pubblico impiego, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2021”.

Conguaglio contributivo: fringe benefit e auto aziendali

I fringe benefits non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro i limiti stabiliti dall’articolo 51, comma 3, del TUIR.

La somma stabilita ammonta a 258,23 euro per periodo di imposta.

Nel caso in cui il valore di beni ceduti e servizi prestati supera la suddetta soglia concorre per intero a formare il reddito.