Con cinque risposte mirate ai dubbi sul Modello 730/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune novità sulla dichiarazione dei redditi che riguardano soprattutto conguagli a debito o rimborsi. Novità anche per il 730 pensionati. Vediamole più da vicino e in ordine.

Usciti dal periodo Covid, il primo grande adempimento nel calendario fiscale è proprio la dichiarazione dei redditi. La modifica della scadenza ha avuto effetti anche sulle tempistiche per conguagli, rimborsi etc.

Conguaglio 730 in busta paga: termine mobile per rimborsi e addebiti Irpef

I chiarimenti delle Entrate si focalizzano soprattutto su rimborsi e conguagli Irpef.

Nell’ipotesi di conguaglio conseguente ad una correzione del Modello 730 già trasmesso (da cui scaturisce un debito di imposta superiore), si applicheranno sull’importo dovuto gli interessi in misura dello 0,40% al mese e la sanzione per il versamento tardivo (che sarà ridotta se il contribuente opta per il ravvedimento operoso).

Non si addebitano invece sanzioni ed interessi per i conguagli a debito derivanti dall’assistenza fiscale durante il primo mese.

L’Agenzia delle Entrate analizza anche l’ipotesi in cui la retribuzione del contribuente non sia sufficiente a garantire la trattenuta della rata Irpef: in questo caso il sostituto d’imposta dividerà la rata in sei buste paga ma sarà applicato un interesse dello 0,40% mensile. Stessa soluzione per l’applicazione dell’acconto Irpef o della cedolare secca (seconda o unica rata): la retribuzione di riferimento sarà quella del mese di novembre 2020. Se lo stipendio di novembre non basta, si divide con dicembre ma con un interesse dello 0,40% anche in questo caso. E così via procedendo anche sulle buste paga dell’anno successivo se bisognerà estendere la dilazione. Sarà onere del sostituto comunicare al contribuente l’applicazione delle trattenute e degli interessi.

Le stesse regole, ha precisato l’Agenzia delle Entrate, valgono anche per i conguagli a debito relativi ai modelli 730 con sostituto di imposta presentati entro il 30 settembre 2020, per le somme a debito, nell’ipotesi di soggetti incapienti o quando non è presente una retribuzione al momento se il sostituto deve  erogare emolumenti prima della fine dell’anno d’imposta.

Le disposizioni di cui sopra servono a rendere più agevole i rimborsi fiscali e i conguagli a debito, soprattutto quando le ritenute operate dal sostituto d’imposta si rivelano insufficienti.

730 pensionati: le novità

L’Agenzia delle Entrate chiarisce infine che i titolari di pensione o di assegno equiparato possono fare il 730 senza sostituto e rimandare all’Agenzia le operazioni di conguaglio a debito o rimborso Irpef.

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