Buonasera,
sono disabile e lavoratrice dipendente, usufruisco dei 3 giorni di legge 104 e mio marito (dipendente anche lui) prende gli stessi giorni per assistermi.
La mia domanda è la seguente:
circa 17 anni fa mia madre ha usufruito del congedo straordinario per l’intero periodo dei due anni, può, attualmente usufruirne anche mio marito, visto che il referente non è più il genitore?
Grazie infinite per la sua disponibilità.
Saluti

Il congedo straordinario retribuito fissa delle condizioni di priorità nella fruizione stabilendo che il primo beneficiario sia il coniuge (o il convivente o parte dell’unione civile).

In caso di mancanza ha diritto di fruire del congedo il genitore anche adottivo (anche se non convivente con il figlio). A seguire:

  • figli conviventi
  • fratelli o sorelle conviventi
  • parenti o affini fino al terzo grado.

L’articolo 42, comma 5 bis, del Decreto Legislativo n. 151/2001, nella più recente formulazione, stabilisce che il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.

Il congedo, come pure i permessi di cui articolo 33, comma 3 della Legge 104/1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona.

Quindi se sua madre, 17 anni fa, ha fruito dei due anni di congedo straordinario per assisterla, oggi suo marito non può fruire del congedo per assistere la stessa persona.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

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