Gent.Patrizia,

io sono, in qualità di sorella, l’unica familiare rimasta a un non vedente con problemi psico-fisici e per non disturbare troppo il mio ambiente di lavoro con i tre giorni di permesso mensili avrei bisogno del congedo straordinario retribuito. Dato che purtroppo mio fratello è diventato per me un lavoro, ma, avendo io una famiglia non ho la residenza con lui che vive ancora nella casa genitoriale con una badante che a sua volta ha bisogno di essere badata per resistere.
Io per aiutarmi sono già in part time a 18 ore.
P.s. mio fratello non vuole spostarsi a vivere nella mia casa. Pur frequentandola settimanalmente desidera rimanere nella casa dei suoi genitori.
Con stima la ringrazio.

 

Per la richiesta del congedo straordinario retribuito occorre il requisito della convivenza che presuppone la concomitanza della residenza anagrafica e della coabitazione.

Tale requisito non è richiesto soltanto per i genitori.

Il concetto di convivenza, in ogni caso, dopo la precisazione del Ministero del Lavoro con la circolare 3884 del 18 febbraio 2010, non richiede la coabitazione nella stessa unità abitativa ma può limitarsi anche alla residenza nel medesimo stabile seppur in interni diversi. Convivenza, quindi, non più come coabitazione ma a tutte quelle situazioni in cui il disabile e chi lo assiste hanno la residenza nello stesso comune, allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi.

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Non so se questo è il suo caso.

In ogni caso, nelle ultime circolari Inps numero 32 del 6 marzo 2012, il requisito della convivenza si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui vi sia una dimora temporanea poiché si specifiche che “il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea …,  ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.”

La dimora temporanea deve essere richiesta precedentemente alla domanda di congedo straordinario.

La dimora deve essere soltanto temporanea, senza che il soggetto sia costretto a prendervi la residenza.

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