Permessi legge 104 e congedo straordinario, il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, chiedo se posso avere risposta ai seguenti due quesiti:
1) usufruisco di 3 giorni di permesso, che fraziono in ore fino a 18 mensili, grazie alla legge 104,  per assistere mia madre di 93 anni invalida 100%. Verbale non soggetto a revisione. Sono un dipendente pubblico.
Posso in alternativa usufruire delle 2 ore di permesso giornaliero oppure questa possibilità è riservata solo al lavoratore disabile e non anche al parente che l’ assiste?

2)  sto valutando anche la possibilità di chiedere in alternativa i 2 anni di congedo straordinario per assistere mia madre. 
Preciso che mia madre ed io viviamo nella stessa città, a 200 metri di distanza, ma non conviviamo (anche se passo da lei 3-4 ore al giorno per assisterla) e abbiamo due diverse residenze.

Posso eleggere dimora temporanea all’ indirizzo di mia madre, senza spostare da lei la residenza, e cosi chiedere e ottenere il congedo di due anni? Chiarisco che continuerei ad occuparmi di lei per 3 -4 ore al giorno ma seguiterei pure a tornare alla mia residenza una volta terminate le attività di assistenza. In questo modo potrei sia pure senza vincoli occuparmi comunque di alcune attività riguardanti il mio impiego. 

Complimenti per l’ottima rubrica e per i Suoi pareri sempre chiari e competenti. Anticipatamente ringrazio.

Risposta alla prima domanda

Per assistere un familiare con disabilità grave, è concesso al lavoratore di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese o, in alternativa, per 18 ore al mese per assistere familiari con handicap in condizione di gravità.

E’ concesso oltre ai permessi legge 104 retributivi anche il congedo straordinario per massimo due anni, sul congedo straordinario vige il diritto di priorità. Per maggiori informazioni consigliamo di leggere l’articolo: Congedo straordinario e diritto di priorità per assistere il familiare con legge 104

Risposta alla seconda domanda

Si lei può fare richiesta della dimora temporanea e chiedere il congedo straordinario.

Per dimora si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo di tempo (ad esempio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia). La dimora non deve però essere abituale, altrimenti il cittadino dovrebbe fissare in quel luogo la residenza, e neppure occasionale (ad esempio per turismo), altrimenti il cittadino non potrebbe essere considerato temporaneo.

Può chiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, chi dimora da almeno 4 mesi nel territorio del comune, ma non è ancora in grado di stabilire qui la propria residenza, per sé e per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio. Solitamente quando la permanenza nel comune supera i 12 mesi, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Se non provvede personalmente è l’ufficiale d’anagrafe che, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d’ufficio.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. Viene rilasciato solo un attestato comprovante l’avvenuta iscrizione.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti”