Analizzeremo quando è possibile chiedere il congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare di terzo grado, affetto da handicap grave con legge 104 art. 3 comma 3. Riportiamo solo una parte del quesito del nostro lettore:

Mi trovo purtroppo a gestire una situazione che lo penalizza (lo zio) molto, perchè oltre ad avere minor tempo da dedicargli lo stesso viene speso sempre in maniera “emergenziale”. Pertanto chiedo se posso invocare, pur essendo sempre all’interno della sede che io ho scelto, qualche norma (leggi, circolari, ecc..) che mi permetta di poter decidere di ritornare al mio vecchio settore sempre a tutela del disabile. 

In riferimento a questa domanda, abbiamo risposto ad un quesito simile, dove si chiedeva se era possibile dopo un demensiomento, svolgere una diversa mansione per accudire il familiare disabile: Permessi legge 104, è possibile il cambio mansione per assistere il familiare con handicap grave?

Le consiglio di seguire le indicazioni consigliate nell’articolo.

Chiedo inoltre se il terzo grado di parentela mi consente di poter fruire dei 2 anni di astensione dal lavoro per disabile e se (qualora lo posso fare) è mio compito solo comunicare la volontà oppure chiedere e attendere che me lo concedano. Grazie

Congedo straordinario chi può farne richiesta?

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti, la legge prevede un rigido ordine di priorità dei soggetti aventi diritto a fruire, secondo il seguente ordine di priorità:

  • coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  • figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Per maggiori informazioni consigliamo: Congedo straordinario e legge 104, il nipote per assistere la nonna può fruirne?

Congedo straordinario e il diritto di priorità

Quattro sentenze della Corte Costituzionale hanno ampliato la platea degli aventi diritto, attribuendo tale diritto ai fratelli conviventi anche in caso di inabilità dei genitori, al coniuge e ai figli conviventi.

L’art. 4 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n.119 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2011 ed entrato in vigore l’11 Agosto 2011, ha modificato l’art. 42 – comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Le novità introdotte non hanno variato la platea dei fruitori, ma hanno stabilito un preciso ordine di priorità per l’accesso al beneficio che è fissato come segue:

  • coniuge convivente con la persona con disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 158 del 18.4.2007) e componenti dell’unione civile conviventi equiparati al coniuge dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76  (detta legge Cirinnà);
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i genitori anche adottivi;
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i figli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 19 del 26.1.2009);
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 233 del 6.6.2005);
  • e in ultimo, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 18 luglio 2013).

L’ordine di priorità è vincolante.

La norma come già precedentemente evidenziato nell’articolo: Permessi legge 104 e congedo straordinario, gli aventi diritto, le differenze , nel congedo straordinario, non prevede limiti di età e che pertanto, se non affetti da patologie invalidanti, i familiari legittimati a prestare assistenza, possono essere anche molto anziani.

Il congedo straordinario decorre dalla data della domanda

Nella circolare inps n. 64 del 15 marzo 2001 si legge quanto segue: “Il congedo straordinario e le relative prestazioni s’intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e all’INPS), che in ogni modo è tenuto ad accoglierla (sempre che sussistano le condizioni) entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato”.

Pertanto, sia nel settore pubblico che in quello privato, il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa indicazione del datore di lavoro, ma il lavoratore ha comunque diritto a fruirne entro 60 giorni dalla richiesta. Si ritiene, infatti, che la norma tenda a dare certezza del diritto fissando anche tempi certi entro cui usufruire del beneficio, sempre che sussistano le condizioni di diritto.

Se il lettore ha i requisiti sopra riportati, diritto di priorità e residenza con il familiare di terzo grado con handicap grave, legge 104 art. 3 comma 3, può fare richiesta del congedo straordinario legge 151.

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