Congedo Straordinario legge 104, i quesiti dei nostri lettori:

Buongiorno, ho trovato i contenuti e spiegazioni dei suoi articoli molto interessanti ed approfonditi e volevo cortesemente chiederLe alcune informazioni inerenti il Congedo Straordinario retribuito – Legge 104/92 art 3, comma 3.

Mia moglie si trova nella situazione di stato di invalidità al 100% per Grave Patologia di cui alla Legge e commi di cui sopra, accertata dalle Commissioni Medico/Legali dell’ASL/Inps nell’Agosto 2016. C’è stata una prima revisione nell’Agosto 2017 che ha confermato tale stato fino a nuova revisione prevista per l’Agosto 2018. Volevo chiederLe…

Il nostro lettore ha racchiuso in sette domande tutta la discliplina del congedo straordinario legge 104, cercheremo di rispondere e di capire come e quando va chiesto il congedo straordinario per assistere un familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3).

Domande e risposte

1) posso io (lavoratore dipendente settore privato) chiedere il Congedo Straordinario Retribuito per assistenza familiari disabili ?

Risposta: SI, lei lo può chiedere, la normativa vigente prevede che possono beneficiare del congedo il coniuge, il convivente more uxorio, le parti dell’unione civile, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, i parenti ed affini entro il terzo grado del soggetto affetto da handicap in condizione di gravità. La legge però prevede un rigido ordine di priorità dei soggetti aventi diritto a fruire di questo congedo.

2) nell’eventuale domanda ritiene opportuno che al momento, il periodo richiesto possa essere fino all’Agosto 2018 (quando verrà effettuata una nuova visita c/o le commissioni competenti) ?

Il congedo straordinario riconosciuto per assistere un familiare disabile con legge 104 art. 3 comma 3, è frazionabile anche a giorni, non è ammessa la frazionabilità oraria. Affinchè non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche, è necessaria la ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione. Quindi lei può chiedere fino ad un certo periodo e poi riprendere dopo la visita.

3) Una volta presentata la domanda all’Inps quanto tempo l’Istituto impiega per dare le dovute risposte e comunicazioni se la stessa è stata accettata ?

Analizziamo la decorrenza pubblico/privato: il Decreto Legislativo 151/2001 recita “[…]hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta”.

Nella circolare inps n. 64 del 15 marzo 2001 si legge quanto segue: “Il congedo straordinario e le relative prestazioni s’intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e all’INPS), che in ogni modo è tenuto ad accoglierla (sempre che sussistano le condizioni) entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato”.

L’INPDAP con la Circolare 2 del 10 gennaio 2002, chiarisce che: “La domanda deve essere inoltrata all’amministrazione od ente di appartenenza e gli interessati hanno diritto ad usufruirne entro sessanta giorni dalla richiesta”.

Pertanto, sia per il lavoratori del settore pubblico che privato, il congedo straordinario legge 151 decorre dall’atto della presentazione della domanda.

4) al mio datore di lavoro quali comunicazioni e documenti dovrei consegnare e/o cosa viene loro recapitato dall’Inps ?

Per ottenere il congedo per assistere familiari con handicap, il lavoratore deve:

  • inoltrare domanda all’INPS per attivare la procedura di accertamento di handicap grave;
  • ottenere il verbale dopo la valutazione della Commissione medica ASL;
  • presentare la domanda al proprio datore di lavoro con autocertificazione con tutte le indicazioni che specificano: lo stato di handicap, la parentela con la persona da assistere, dati anagrafici del lavoratore e del familiare da assistere, il requisito di convivenza, i dati identificativi dell’ente e altre informazioni se richieste;
  • indicare i tempi di fruizione se per intero o frazionati;
  • allegare copia verbale della legge 104 art. 3 comma 3, relativa alla persona da assistere.

La domanda va presentata telematicamente all’Inps, al datore di lavoro dev’essere consegnata copia della domanda inviata con relativa presentazione all’INPS.

5) Se durante il periodo di Congedo straordinario il soggetto con disabilità grave si trovasse nelle condizioni di poter riprendere, sia pur per brevi periodi, la propria attività lavorativa, lo scrivente dovrebbe a propria volta rientrare al lavoro (ritenendosi sospeso temporaneamente il periodo di congedo straordinario)?

6) in rif. all’ultimo quesito, quali comunicazioni dovrei fare all’Inps e datore di Lavoro ?

Risposta ai punti 5 e 6: il congedo straordinario retribuito previsto dal Decreto Legislativo 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione, da altri eventi che di per sé potrebbero giustificare un’astensione dal lavoro.

L’interruzione è ammessa solo per eventi quali la malattia e la maternità, in questi casi il lavoratore può optare per la sospensione del congedo straordinario. Per poter fruire del restante congedo bisogna ripresentare domanda all’ente.

7) in caso di successivo rientro in malattia della persona ammalata, ci sarebbero ulteriori comunicazioni da fare da parte mia all’Inps e datore di lavoro per riaccedere al Congedo Straordinario (o bisogna fare una nuova domanda all’Inps)?

Il congedo può essere richiesto solo per periodi successivi alla presentazione delle domanda Se si vogliono modificare i periodi bisogna presentare una nuova domanda. (circolare INPS n.64/2001).

Secondo quesito sulla durata per assistere più familiari con disabilità

Volevo porre questo quesito in merito al computo massimo del periodo massimo di godimento del congedo.

La normativa prevede “il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”.

E’ assodato che per il lavoratore il congedo massimo usufruibile è di anni due ma per la persona da assistere in condizione di  gravità art. 3 comma 3 della legge 104/92 anche per quest’ultima è previsto un limite massimo di anni due?

Nello specifico mia sorella ha usufruito del congedo per mia madre da nov. 2015 a nov.  2017. La sottoscritta ha usufruito per mio padre (che purtroppo è venuto a mancare) di tre mesi di congedo. Le chiedo: la sottoscritta può usufruire del congedo per mia madre convivente che necessita di assistenza per un periodo massimo di (24 mesi – 3 già usufruiti per mio padre) quindi per 21 mesi ?

In materia ho trovato questa risposta: “il limite complessivo di durata del congedo è di due anni nell’ arco della vita lavorativa del dipendente, indipendentemente dal numero dei familiari assistiti”. Sostanzialmente mentre ciascuna persona  in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge, dall’altro, il famigliare lavoratore che provvede all’assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo per assistere i famigliari disabili. Per esempio, si potrà fruire del congedo, come referente unico e nei limiti stabiliti dalla legge prima per l’uno e poi per l’altro genitore, sempreché il contatore non superi complessivamente i 24 mesi. Grazie distinti saluti.

Risposta

Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.

Nel caso specifico, la norma a cui fa riferimento è esatta, quindi può far richiesta della parte restante per l’altro genitore.

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“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti”.