Congedo straordinario con legge 104: Gent.ma Dott.ssa Tortora, ho letto con attenzione ed interesse le Sue puntualizzazioni sulla possibilità della fruizione del congedo biennale 104 e vorrei porLe un quesito.
Con me, mia moglie ed i miei due figli minorenni, convive mio suocero, vedovo, 88enne disabile secondo l’art. 3 comma 3 della legge 104/92. I miei due cognati con rispettive famiglie risiedono a 700 km di distanza. Mia moglie è invalida al 50% ed è disabile secondo l’art. 3 comma 1 della legge 104/92 a causa di un’artrite. Secondo Lei, posto che mia moglie è disabile, anche se non con articolo di gravità, ed i miei cognati non sono conviventi col padre in quanto residenti a 700 km di distanza, potrei usufruire io del congedo biennale?
La ringrazio per la Sua attenzione e per la risposta che vorrà darmi. Cordiali saluti.

Purtroppo, anche se sua moglie non si può occupare del padre, perché affetta da una patologia invalidante, sul congedo straordinario legge 151, vige il diritto di priorità, con particolari specifiche.

Nello specifico, l’art. 4 del Decreto Legislativo n.119/2011 ha introdotto novità sul preciso ordine di priorità per l’accesso al beneficio che è fissato come segue:

  • coniuge convivente con la persona con disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 158 del 18.4.2007);
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i genitori anche adottivi;
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i figli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 19 del 26.1.2009);
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 233 del 6.6.2005);
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano il parente o l’affine entro il terzo grado convivente (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 18 luglio 2013).

Il congedo straordinario non può essere utilizzato indifferentemente dai familiari aventi diritto, ma solo rispettando l’ordine di priorità stabilito.

Il Ministero in riferimento ad un interpello, conferma che l’età avanzata del titolare del diritto, in questo caso il coniuge, non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di un altro familiare in quanto il diritto a fruire del congedo straordinario può essere goduto da un soggetto diverso dal precedente “titolare” solo in ragione delle ipotesi tassativamente indicate dal Legislatore, fra le quali rientra quella legata alla presenza di “patologie invalidanti“.

Quindi, anche se non se ne può occupare sua moglie, anche se i fratelli stanno lontano e non conviventi, il diritto passa a loro anche se non possono fruirne per il vincolo della convivenza.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]