Congedo straordinario, due quesiti dei nostri lettori:

1) Buonasera, le scrivo per avere chiarimenti sul fatto che essendo la persona che si occupa dell’assistenza a mia suocera, che ha la 104 e accompamento abita in un’altra abitazione, quindi non convivente, la mia domanda è posso avere i 2 anni di congedo per legge 104, saluti Pier Luigi, la ringrazio.

La normativa è chiara su questo concetto, il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5).

Tale requisito si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. Per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ. Per l’accertamento del requisito della  “convivenza”, si ritiene condizione sufficiente anche la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, anche se non nello stesso interno (appartamento) (msg. 6512/2010).

Legge 104 e congedo lavoro, con la coabitazione è possibile?

2) Salve sareste così gentile a rispondermi? Il congedo straordinario viene pagato per 2 anni al 1oox 100 in attesa di una sua risposta cordiali saluti Raffaelina.

Per il congedo straordinario per assistere un disabile, spettano due anni di assenza dal lavoro indennizzata nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario, nell’arco della vita lavorativa.

Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.

L’indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito-annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (per il 2016 pari ad Euro 47.445,82).


I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Nel caso di congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG ad orario ridotto) e nel caso di sottoscrizione di un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro l’indennità va calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo (msg. n. 027168 del 25.11.2009).

Fonte: (Circolare INPS 32/2012, punto 3.3), INPS

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