Salve, buona sera, ho visto che Lei si occupa della legge 104/92 art.3. comma 3;

Ho dei dubbi per quanto riguarda il congedo straordinario dei due anni, sembra non chiaro a molte interpretazioni e per questo vorrei sapere da lei se la persona disabile lavoratore ha diritto al congedo straordinario per se stesso in due anni anche in maniera frazionata.

Spero che questa mia domanda possa chiarire dei dubbi e con l’occasione Le porgo distinti saluti.

La questione è molto delicata e la sua interpretazione va fatta con un distinguo.

Il lavoratore con handicap grave può fruire dei permessi legge 104 dei quali possono fruire anche i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave. Lei mi chiede, invece, se il disabile lavoratore ha il diritto di fruire del congedo straordinario di 2 anni legato alla legge 104.

Le parlavo del distinguo poiché la distinzone da fare è tra congedo straordinario retribuito e non retribuito, sempre della durata massima di 2 anni.

Congedo straordinario retribuito per assistenza di familiari disabili

Il congedo straordinario retribuito di 2 anni, così come stabilito dalla D.lgs numero 151 del 2001,  può essere fruito soltanto per assistere familiari con handicap grave e può essere richiesto una sola volta nell’arco della vita lavorativa. Il lavoratore disabile, quindi, può fruire di questa tipologia di congedo a sua volta, solo per assistere un familiare con handicap grave. A differenza dei permessi legge 104, invece, il lavoratore con handicap grave, non può fruire del congedo straordinario retribuito per “assistere” se stesso.

Congedo straordinario non retribuito

Il lavoratore disabile con legge 104, tuttavia, può fruire di un’ altra tipologia di congedo straordinario, sempre della durata biennale ma non retribuito per motivi personali secondo l’articolo 4 della legge numero 53 del 2000. Con questa tipologia di congedo straordinario il lavoratore ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro e alle sue mansioni, così come previsto per il congedo straordinario retribuito.

Il congedo non retribuito non è computato ai fini pensionistici ma per il periodo non lavorato è possibile riscattare o versare i contributi. Questa tipologia di congedo, in molti casi, viene utilizzata per evitare il superamento del periodo di comporto visto che, essendo le assenze per malattia retribuite, il congedo straordinario non retribuito non arrecherebbe al lavoratore alcun vantaggio. La fruizione può essere, infatti, sia parziale che dilazionata nel tempo e può, quindi, essere utilizzata dal lavoratore con handicap grave, per superare periodi di particolare difficoltà di salute.

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