Abbiamo trattato il congedo straordinario legge 151  per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art.3 comma 3), in tutti i suoi aspetti, molti i dubbi sul diritto di priorità e l’obbligo di residenza con la dimora temporanea. In quest’articolo, cercheremo di dare maggiori informazioni per sanare i dubbi dei nostri lettori, rispondendo a due quesiti.

 

Congedo straordinario e diritto di priorità

Buongiorno, le scrivo in quanto ho trovato di grande aiuto ciò che ho letto. Vorrei se possibile un chiarimento, sono residente e convivente con mio fratello affetto da grave disabilità.
Nel mio stato di famiglia ci siamo soltanto io e lui, mia madre non abita con noi mentre mio padre è deceduto.
Essendo la convivenza/residenza condizione indispensabile, dovrei quindi essere io il destinatario dei congedi o invece mia madre? La ringrazio, Cordiali saluti.

Risposta

Il requisito di convivenza non da il diritto a fruire del congedo straordinario legge 151, vige il diritto di priorità, quindi solo se si trova in mancanza o con patologie invalidanti degli altri soggetti aventi diritto, lei può fruire del congedo.

Quattro sentenze della Corte Costituzionale hanno ampliato la platea degli aventi diritto, attribuendo tale diritto ai fratelli conviventi anche in caso di inabilità dei genitori, al coniuge e ai figli conviventi.

L’art. 4 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n.119 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2011 ed entrato in vigore l’11 Agosto 2011, ha modificato l’art. 42 – comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Le novità introdotte non hanno variato la platea dei fruitori, ma hanno stabilito un preciso ordine di priorità per l’accesso al beneficio che è fissato come segue:

  • coniuge convivente con la persona con disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 158 del 18.4.2007) e componenti dell’unione civile conviventi equiparati al coniuge dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76  (detta legge Cirinnà);
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i genitori anche adottivi;
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i figli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 19 del 26.1.2009);
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 233 del 6.6.2005);
  • e in ultimo, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 18 luglio 2013).

L’ordine di priorità è vincolante.

La norma come già precedentemente evidenziato nell’articolo: Permessi legge 104 e congedo straordinario, gli aventi diritto, le differenze, nel congedo straordinario, non prevede limiti di età e pertanto, se non affetti da patologie invalidanti, i familiari legittimati a prestare assistenza, possono essere anche molto anziani.

Congedo straordinario: Ministero del lavoro e Dipartimento Funzione Pubblica

In base al congedo straordinario, il Ministero del Lavoro, con risposta ad istanza di interpello n. 43 del 21 dicembre 2012, ha confermato che l’età avanzata del titolare del diritto non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di un altro familiare.

Il congedo straordinario non può essere utilizzato indifferentemente dai familiari aventi diritto, ma solo rispettando l’ordine di priorità stabilito come ribadisce anche la circolare INPDAP n. 22/2011.

Sia l’INPS nell’elenco degli aventi diritto, che il Dipartimento Funzione Pubblica, concordano nell’ordine delle priorità.

Il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 1 del 3.2.2012 chiarisce esplicitamente: “si aggiunge che, poiché l’ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile. Pertanto, per l’individuazione dei legittimati, non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far “scattare” la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore).

La circolare INPS 32 del 6 Marzo 2012 (punto 3.1) in merito alla priorità di accesso al beneficio ribadisce che l’ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del beneficio, degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi.

Congedo straordinario e obbligo di residenza

Buongiorno, ho un quesito da porle. Assisto mia madre disabile che convive con mio fratello anche esso disabile (mio padre non è più in vita). Ho utilizzato il congedo straordinario per un anno, io e mia madre viviamo in due paesi vicini e la distanza è 4 km. Ho fatto richiesta di dimora temporanea per un anno, adesso è scaduta e non posso cambiare residenza in quanto per ragioni fiscali ci andrei solo a perdere avendo due figli. Come posso comunque dare assistenza alla mamma? Ho provato a richiedere al comune di residenza di mamma una proroga alla dimora temporanea, attendo risposta… ma intanto che posso fare? Mia madre può fare richiesta di dimora temporanea nel mio paese? Grazie mille.

Risposta

Il registro della popolazione temporanea è un particolare tipo di registro che permette, a chi non ha ancora deciso di stabilirsi definitivamente, di segnalare la propria situazione al Comune in cui ha fissato temporaneamente la propria dimora.

La dimora temporanea è infatti la permanenza in un luogo, solo per un certo periodo di tempo, per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia.

Questo tipo di richiesta serve per evitare che il Comune di effettiva residenza cancelli l’interessato dalla propria anagrafe durante il periodo di assenza.

Chi può richiedere la dimora temporanea e quanto dura

L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da (articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223):

  • cittadini italiani residenti in altro Comune italiano che dimorino da almeno quattro mesi;
  • cittadini extracomunitari residenti all’estero o in altro Comune italiano che dimorino da almeno 4 mesi;
    cittadini dell’Unione europea, residenti all’estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi.

Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

L’iscrizione temporanea nel registro della popolazione non consente il rilascio di certificati, questi devono infatti essere richiesti al Comune di effettiva residenza.

Può essere però rilasciata un’attestazione in cui si dichiara l’iscrizione in questo registro.

L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato o d’ufficio, dopo i necessari accertamenti, come previsto dall’articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223. Può essere richiesta anche per altri eventuali componenti del proprio nucleo familiare.

Cosa fare alla scadenza della dimora temporanea

Il congedo straordinario può essere richiesto fino a quando la dimora temporanea è in essere. Se viene a mancare il requisito di convivenza, viene a mancare anche il diritto a fruire del congedo straordinario per assistere il familiare con disabilità grave (legge 104 art. 3 comma 3).

L’Inps, prima con la circolare n. 32 del 6/3/2012 e successivamente nella circolare n. 159 del 15/11/2013 specifica che “il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea …,  ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.”

Quindi è necessario che la dimora temporanea sia richiesta precedentemente (ovvero “previo”, cioè preliminarmente) alla domanda di congedo straordinario.

Come sospendere il congedo straordinario

Nel caso specifico venendo a mancare il requisito della convivenza, il lavoratore deve comunicare tempestivamente, producendo una dichiarazione per sospendere il congedo straordinario, sua moglie deve rientrare a lavoro. Le consiglio di rivolgersi al patronato che le ha curato la pratica nella prima richiesta, e con loro preparare la documentazione da portare al datore di lavoro. Se non ci sono regolamenti interni, non dovrebbe rischiare azioni disciplinari. Quello che farà il datore di lavoro, è sottrare lo stipendio nel periodo in cui è venuto a mancare il diritto di poter fruire del congedo straordinario, per assenza ingiustificata. Tale periodo non verrà coperto da contribuzione figurativa.

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