Congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), esaminiamo il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, gradirei avere una informazione relativa alla dimora temporanea Io ho usufruito del congedo straordinario L 104 ( mamma disabile ) per 1 mese Per tal motivo ho richiesto la dimora temporanea nella casa di mia madre ( Giugno 2018 – ancora attiva). Considerando la necessità di dovere usufruire ancora del congedo nel periodo estivo (perché in quel periodo non c’è mia sorella a poter assistere mia madre .) posso sospendere la dimora temporanea e riattivarla dopo? Così non passerebbe 1 anno ma verrebbe frazionato il periodo .
L’impiegato del comune di PV mi ha risposto che la dimora temporanea non e’ più rinnovabile per cui non e’ necessario interromperla ; ha aggiunto ( cosa che non mi convince) che potrei fare una autocertificazione di domicilio .
Potrebbe cortesemente dirmi. Cosa potrei fare per ottenere il congedo straordinario ( per 1 o 2 mesi in cui mia madre rimarrebbe sola senza assistenza ) evitando di trasferire la residenza (con i danni economici che comporterebbe ?) 
Grazie dell’attenzione, cordiali saluti.

Congedo strardinario legge 104: residenza temporanea

Il Comune non le ha detto un’informazione errata.

Per poter fare la richiesta del congedo straordinario legge 151 con legge 104 art. 3 comma 3, è richiesto l’obbligo di residenza con il disabile. Per poter fare la domanda, la residenza deve risultare sei mesi prima della presentazione. E’ possibile anche la dimora temporanea che ha una valenza di 12 mesi, con lo stesso presupposto di quattro mesi prima della presentazione. La dimora temporanea va richiesta una sola volta, allo scadere dei 12 mesi bisogna obbligatoriamente fare la residenza anagrafica.

Chi può richiedere la dimora temporanea e quanto dura

L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da (articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223):

  • cittadini italiani residenti in altro Comune italiano che dimorino da almeno quattro mesi;
  • cittadini extracomunitari residenti all’estero o in altro Comune italiano che dimorino da almeno 4 mesi;
  • cittadini dell’Unione europea, residenti all’estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi.

Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

L’iscrizione temporanea nel registro della popolazione non consente il rilascio di certificati, questi devono infatti essere richiesti al Comune di effettiva residenza.

Può essere però rilasciata un’attestazione in cui si dichiara l’iscrizione in questo registro.

L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato o d’ufficio, dopo i necessari accertamenti, come previsto dall’articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223. Può essere richiesta anche per altri eventuali componenti del proprio nucleo familiare.

Certificazione di domicilio

Il congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave, legge 104 art. 3 comma 3, ha due requisiti rigidi, è sono il diritto di priorità e l’obbligo di residenza. Nel caso della residenza non sono ammesse certificazioni di domicilio, l’unica cosa che può essere accettata dall’Inps, è la dimora temporanea.