Congedo straordinario con legge 104 retributivo e non, analizziamo cosa prevede la normativa vigente rispondendo al quesito di un nostro lettore: Buongiorno, volevo avere informazioni sul congedo straordinario di due anni, anche non retribuito. Il mio nucleo familiare è composto da me, mio marito, due figli e mia madre di 90 anni invalida con riconoscimento di legge 104/92 art. 3 comma 3. Io ho 61 anni e sono lavoratrice. Io non ho un riconoscimento di invalidità ma non ho la forza materiale di gestire fisicamente mia madre (tirarla su o giù dal letto, tirarla su di peso ecc), cosa che mio figlio riesce a fare. È possibile per mio figlio richiedere i due anni di congedo straordinario senza retribuzione? Se si, come deve effettuare la domanda e quale normativa deve richiamare?  Mio figlio è un dipendente pubblico. Grazie in anticipo per la risposta.

Congedo straordinario legge 151 per familiare con legge 104

Per il congedo straordinario legge 151 retribuito, per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), è vincolato dal diritto di priorità.

Bisogna attenersi ad un preciso ordine di priorità per l’accesso al beneficio che è fissato come segue:

  • coniuge convivente con la persona con disabilità grave e componenti dell’unione civile conviventi equiparati al coniuge;
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i genitori anche adottivi;
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i figli conviventi;
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi;
  • e in ultimo, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Per tutte le informazioni consiglio di leggere: Congedo straordinario e diritto di priorità per assistere il familiare con legge 104

Congedo per eventi e cause particolari, non retribuito

Gli aventi diritto sono i dipendenti pubblici e privati, può essere richiesto per gravi e documentati motivi familiari, della propria famiglia anagrafica (convivente, ecc..), dei soggetti di cui all’articolo 433 del Codice civile:

  • il coniuge;
  • i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
  • i genitori; gli adottanti; i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle germani o unilaterali;
  • anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi possono richiedere un periodo di congedo non retribuito non superiore a due anni.

Cosa si intende per gravi motivi

Per gravi motivi si intendono:

a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone su indicate;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone su indicate;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti su indicati, a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

  • patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  • patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  • patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  • patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa.

Congedo per assistenza al familiare con handicap grave

Il lavoratore che fruisce del congedo per le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza e per le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, è tenuto a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.

Conclusioni

Suo figlio non può chiedere il congedo straordinario legge 151, in quanto vige il diritto di priorità. Può fare richiesta del congedo non retributivo, solo se sono presenti i presupposti sopra evidenziati. Dalla richiesta il datore di lavoro ha 10 giorni per comunicare la decisione, in caso di diniego deve essere motivato secondo le normative vigenti.

Si consiglia di verificare quanto specificamente previsto dal contratto di lavoro di categoria sul congedo per eventi e cause particolari.

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“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti.
Non si forniscono risposte in privato.”