Congedo straordinario legge 104, il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, vorrei porLe un quesito riguardante il congedo straordinario sino ai due anni per assistere mia madre alla quale e’ stata riconosciuta la legge 104, art. 3, c. 3, nonché l’indennità di accompagnamento.
Abitiamo nello stesso comune ma in vie diverse, distanti circa 400/500 metri l’una dall’altra.
Mia madre convive con mio padre, 83 anni, affetto da patologie invalidanti riconosciute dall’INPS nella fascia di inclusione: 34 / 66%.

Le domande che le pongo sono:

– se, in base a quanto da Lei scritto nei Suoi precedenti articoli, in caso di presenza di patologie invalidanti (nel caso di specie del coniuge), l’ordine “precostituito” per l’assistenza al disabile potrebbe derogare a favore del figlio (la sottoscritta nel caso di specie, in quanto gli altri tre figli abitano e lavorano stabilmente in M.) 
– se, anche se non convivo sotto lo stesso tetto e nello stesso condominio dove abita mia madre, posso usufruire del congedo straordinario, atteso che le condizioni della predetta sono notevolmente peggiorate, oppure devo spostare la mia (o la sua) residenza per consolidare la convivenza.

Premetto che lavoro in M. (ma risiedo in C.) e usufruisco dei tre giorni mensili di permesso, che quanto meno, mi permettono di organizzare al meglio le problematiche dei miei genitori.

Il congedo straordinario legge 151 ha la durata di due anni e viene concesso per assistere il familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n.

104.

Questo congedo non deve confondersi con i permessi legge 104, dura due anni e può essere fruito anche in maniera frazionata.

Congedo straordinario chi può farne richiesta?

Il congedo straordinario legge 151 spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico. La  legge prevede un rigido ordine di priorità dei soggetti aventi diritto a fruirne, secondo il seguente ordine:

  • i genitori che hanno figli disabili che si trovano in una situazione di handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), rientrano anche i figli adottivi o affidatari;
  • il coniuge, il convivente di fatto e le unioni civili. Nella scala della parentela rientrano i parenti o affini di secondo grado che si trovano in situazione di handicap grave.
  • i parenti o affini al terzo grado solo se conviventi con il familiare con handicap grave se gli aventi diritto sono mancanti o affetti da patologie invalidanti certificate.

Diritto di priorità

La legge prevede un rigido ordine di priorità dei soggetti aventi diritto a fruire del congedo straordinario a lavoro.

Ad esempio, può fare richiesta del congedo straordinario uno dei figli conviventi con il familiare in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente sia affetto da patologie invalidanti certificate, oppure quando sia mancante.

L’Inps nel congedo stabilisce un ordine di priorità, che può essere superato sono se la parte avente diritto è mancante o è affetta da patologie invalidanti. (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013)”.

 La condizione di handicap

Per poter usufruire di questo congedo straordinario legge 151, il familiare d’assistere si deve trovare nella condizione di handicap grave, cioè deve possedere il verbale legge 104 con l’art 3 comma 3.  Non sono valide altre certificazioni.

Conclusione

Il requisito di convivenza o coabitazione è indispensabile per usufruire del congedo straordinario, nel suo caso mi sembra di capire che comunque manca questo requisito, in quanto l’INPS ha stabilito che tale requisito può essere soddisfatto anche solo con la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso appartamento.

Il diritto di priorità stabilisce come scala di aventi diritto il coniuge, se invalidante, i figli. Quindi se lei concretizza il requisito di convivenza, viene automatico anche al diritto di priorità per usufruire del congedo straordinario.

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“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienze per la risposta, risponderemo a tutti”.