Buongiorno Signora Patrizia … avendo mio padre di 94 anni ed essendo l’ unica persona ad accudirlo … abitando io stessa in una casa in comodato d’ uso gratuito posso richiedere il congedo di due anni per 104 … e quindi spostare il mio domicilio a casa di mio padre senza perdere il comodato che è per 4 anni….

 

Le regole per la fruizione del congedo straordinario retribuito sono molto chiare e precisano che, in base all’ordine di priorità familiare, in caso di mancanza, decesso o invalidità del coniuge convivente o dei genitori, possano essere i figli conviventi con il disabile grave a poter fruire del congedo, così come specifica la Corte Costituzionale con la sentenza n.

19 del 26.1.2009.

Si parla, quindi, di figli conviventi e non domiciliati poichè gli unici non espressamente obbligati alla convivenza con la persona con disabilità grave da assistere, restano i genitori.

Congedo e residenza: quando è possibile la dimora temporanea?

Come abbiamo detto, quindi, per tutti i familiari, con l’esclusione dei genitori, è obbligatorio il requisito della convivenza con il disabile, così come specificato nel Decreto Legislativo 119 del 2011 all’articolo 4 comma 5.

Il requisito della convivenza è soddisfatto quando sussistano residenza anagrafica e coabitazione e tale requisito deve essere provato prima della richiesta del congedo stesso. Non basta, quindi, il domicilio nella casa del disabile ma il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nei casi in cui il familiare richieda la dimora temporanea nell’abitazione del disabile chiedendo l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea del Comune.

A ribadire tale concetto anche la Circolare Inps del 6 marzo 2012 e del 15 novembre 2013 nella quale si legge “il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea …,  ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.”

La dimora temporanea, però, non può essere richiesta se si ha la residenza nello stesso Comune con il disabile poichè non si può chiedere l’iscrizione nell’anagrafe temporanea del Comune se si è già iscritti come residenti nello stesso Comune.

In conclusione

Se ha la residenza in un Comune diverso da quello di suo padre, invece del cambio di residenza può optare per la dimora temporanea, altrimenti l’unica via è quella del cambio di residenza.