Gentile Angelina, innanzitutto, volevo complimentarmi per le sue risposte sempre esaurienti!  Sono una lavoratrice disabile, in forte difficoltà, poiché non solo mi vengono negati i permessi 104, (non direttamente, ma non venendo data una risposta positiva, con conseguente sostituzione, di fatto non ne posso usufruire) ma sono costretta a fare molte ore di straordinario e a saltare il riposo settimanale. In questa situazione, che mi sta arrecando un forte danno psicofisico, vorrei usufruire del congedo straordinario non retribuito. Ma non potendomi permettere due anni senza stipendio, poiché unico genitore con due bambine, vorrei sapere se tale congedo possa essere frazionato. La ringrazio in anticipo per la risposta.

Permessi legge 104 non riconosciuti

La ringrazio, prima di rispondere direttamente al quesito, in riferimento ai permessi legge 104, non mi è chiaro perché non le viene concesso.

Se l’opposizione arriva dall’Amministrazione e lei pensa di averne diritto, non si arrenda e contesti con documentazione comprovante l’effettiva esigenza. Ritornando alla domanda posta, analizziamo in breve le due forme di congedo previste dalla normativa del lavoro.

Congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare in situazione di handicap grave

Il congedo straordinario legge 151 può essere richiesto dal lavoratore per assistere il familiare in situazione di handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3). Il congedo consiste in un massimo di due anni consecutivi o frazionati, sono retribuiti e coperti da contributi figurativi utili al diritto alla pensione.

Congedo per gravi motivi

Se non è possibile fruire del congedo straordinario legge 151, esiste un’altra tipologia di congedo per gravi motivi per sé stessi o per i familiari. Questo tipo di congedo non è retribuito e non è coperto da contributi figurativi, quindi non è utile ai fini pensionistici. Questa misura ha la durata massima di due anni e può essere anche frazionata. Nei due anni complessivi sono considerati anche i giorni festivi. Durante il periodo di astensione lavorativa non è possibile svolgere altre attività lavorative di qualsiasi natura.

Quali sono i gravi motivi?

Il Decreto Ministeriale 278/2000 riporta i gravi motivi possibile che danno diritto al congedo di due anni non retribuito:

  • motivi derivanti dal decesso di un familiare;
  • cura o assistenza di un familiare che richiedono un impegno particolare;
  • grave disagio personale, che non deve dipendere dalla malattia.

Controllare sempre il contratto

Se decide per questa forma di congedo, le consiglio di controllare il suo contratto di lavoro, e verificare le condizioni riportate. Ogni CCNL di appartenenza ha delle disposizioni diverse a cui il lavoratore deve attenersi. La domanda del congedo dovrà essere presentata al datore di lavoro unitamente alla documentazione atta a giustificare il gravo motivo. Il datore di lavoro può anche non accettare l’aspettativa, dovrà comunque comunicare al dipendente le motivazioni del rifiuto entro dieci giorni dalla richiesta.