Congedo straordinario legge 151 retribuito, per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma3), un lettore ci pone varie domande su come e quando è possibile fruire del congedo.

Cortese sig.ra Angelina, le scrivo in merito ad una questione che devo risolvere in materia di spettanza del congedo straordinario retribuito di 2 anni in base alla legge 104. Avendo letto un suo articolo sul sito “InvestireOggi”, lei è preparatissima, se posso permettermi di chiederle qualche informazione che da solo non riesco a reperire.
Sono un lavoratore dipendente in ambito del privato e dovrei assistete mio Padre 83enne gravemente malato con certificazione INPS di disabilità grave art.3 comma 3 con il beneficio della lg.104 avuta a Luglio 2018 con rivedibile tra un anno (luglio2019).
LUI è residente in ……, Io invece sono residente a ….. dove lavoro… attualmente mi trovo a casa dei miei genitori da circa metà Luglio (4 mesi circa) e sto usufruendo dei Permessi NON retribuito per motivi familiari (legge 53/2000) della durata di 2 anni complessivi frazionabili..una specie di aspettativa credo… Come posso muovermi in questo caso, sono fermo a un bivio e non so come procedere, faccio un po fatica, ho già parlato con un patronato che mi suggerito di sentire l’INPS.

ma non ho ottenuto nessuna certezza se prima non faccio la domanda di congedo all’INPS… tenga conto che i suggerimenti di cui al punto 1 e 2 me li ha dati un impiegata dell’inps.
Purtroppo i miei genitori da soli non riescono più a spostarsi e fare determinate cose ed io non riesco a lasciarli soli per tornare a lavoro, vorrei ottenere questo permesso lavorativo per stare con loro il più possibile e magari organizzarmi per il futuro per avvicinarmi… Spero che la questione le sia chiara e mi scuso per essermi dilungato nei dettagli. Cordiali saluti.

Congedo legge 151, le cose da sapere (domanda/risposta)

Cumulabilità del congedo straordinario: Potrei fare domanda all’Inps, tramite patronato ovviamente, di Congedo Straordinario Retribuito dei 2 anni previsti dalla legge continuando la aspettativa in corso senza dover rientrare a lavoro, si può fare visto che la domanda prevede l’inserimento dei dati del datore di lavoro dell’ultima busta? Aggiungo anche che la mia ultima busta paga intera risale al mese di giugno…

Risposta: Su questo punto, consiglio sempre il confronto con l’Inps, in quanto ho trovato notizie discordanti sull’assistenza al familiare con handicap grave.

La circolare del Dipartimento Funzione pubblica n. 1/2012, infatti riporta: “Analogamente, il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio nell’ambito dello stesso mese può fruire del congedo in esame e del permesso di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992.”. Si presuppone che lei potrebbe allacciare il congedo non retributivo a quello straordinario con legge 104/92. Tale concetto è stato poi riportato anche dalle circolari Inps, ma non ho trovato la cumulabilità con il congedo lavorativo con retributivo.

Dimora temporanea

Potrei chiedere la Dimora temporanea al comune di appartenza per questo, anzichè cambiare totalmente di residenza come prevede la legge in proposito…senza sapere se la domanda potrebbe non essere accolta?

Risposta: Per dimora si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo di tempo (ad esempio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia). La dimora non deve però essere abituale, altrimenti il cittadino dovrebbe fissare in quel luogo la residenza, e neppure occasionale (ad esempio per turismo), altrimenti il cittadino non potrebbe essere considerato temporaneo.

Può chiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, chi dimora da almeno 4 mesi nel territorio del comune, ma non è ancora in grado di stabilire qui la propria residenza, per sé e per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare.


L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio. Solitamente quando la permanenza nel comune supera i 12 mesi, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Se non provvede personalmente è l’ufficiale d’anagrafe che, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d’ufficio.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. Viene rilasciato solo un attestato comprovante l’avvenuta iscrizione.

Diritto di priorità

La legge prevede che il diritto di assistenza spetti prima al coniuge convivente coiè mia madre che vive con mio padre, poi al figlio cioè me unico figlio…e non avendo alcuna patologia invalidante se non l’età anche lei 82 anni con i suoi acciacchi ma ancora autosufficiente, temo che la mia domanda possa essere respinta per questo motivo…

Risposta: Molte volte abbiamo affrontato questo quesito, l’età del familiare prioritario, nel congedo legge 151, non viene considerata, anche avendo sua mamma 82 anni, resta il familiare di priorità, salve eccezioni. Il requisito di convivenza da solo, non da il diritto a fruire del congedo straordinario legge 151, vige il diritto di priorità, quindi solo se si trova in mancanza o con patologie invalidanti degli altri soggetti aventi diritto, lei può fruire del congedo.

L’ordine di priorità è vincolante. La norma come già precedentemente evidenziato nell’articolo: Permessi legge 104 e congedo straordinario, gli aventi diritto, le differenze, nel congedo straordinario, non prevede limiti di età e pertanto, se non affetti da patologie invalidanti, i familiari legittimati a prestare assistenza, possono essere anche molto anziani.

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