Per poter fruire del congedo straordinario legge 151, di due anni retribuiti con possibilità di frazionarli, per assistere il familiare in situazione di handicap grave possessore del verbale legge 104 art. 3 comma 3, è richiesta la residenza con il familiare d’assistere. La normativa specifica che tale requisito si intende soddisfatto anche con la coabitazione allo stesso indirizzo, stesso stabile in due appartamenti separati. Inoltre, prevede se residenti in due Comuni diversi, la possibilità di avvalersi della residenza temporanea. Ma cosa succede se il familiare è ricoverato in struttura? Analizziamo le eccezioni previste dalla normativa vigente.

Congedo straordinario legge 151: familiare ricoverato in struttura

La normativa vigente pone dei limiti alla fruizione del congedo quando il familiare da assistere è ricoverato in struttura, un lettore ci pone il seguente quesito: Buongiorno, sono un dipendente da 42 anni di una ditta privata, gradirei avere un informazione, se ci sono delle possibilità avendo mia   mamma (comma 3) ricoverata in casa di riposo con assistenza continua, io sottoscritto ho il permesso richiesto dalla dirigente della struttura di 3 giorni al mese con la legge 104  per assistenza, potrei richiedere il congedo straordinario pur non abitando con la mamma (vedova) che mantiene la vecchia residenza  prima di andare nella struttura, ma risiedo con la mia famiglia nello stesso comune? Cordiali saluti.

Normativa ed eccezioni

Nel caso specifico, la normativa prevede che il familiare da assistere non deve essere ricoverato in struttura a tempo pieno. C’è un’eccezione e riguarda, nello specifico, che la struttura deve certificare che non assicura assistenza sanitaria continua.

Il chiarimento è stato emanato dall’Inps con la circolare n. 32 del 6 marzo 2012 che chiarisce le varie interpretazioni sul familiare in struttura e il congedo straordinario legge 151. Dalla circolare si deduce che se il familiare è ricoverato in struttura che non presta assistenza sanitaria in via continua o addirittura non prevista, è possibile fruire del congedo straordinario legge 151 e dei permessi legge 104.

La struttura dovrà certificare che l’assistenza sanitaria è mancante e che è necessaria la presenza del familiare. Per i dipendenti pubblici, questa possibilità è prevista solo per assistere il minore, come precisa a circolare n. 13 del 2010 della Funzione Pubblica.

Conclusione

Nel caso del nostro lettore, la legge non prevede la possibilità di fruire del congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare disabile ricoverato in struttura con assistenza sanitaria continua, in quanto viene meno il presupposto del congedo. Lei può fruirne solo se la struttura dove sua mamma è ricoverata non presti assistenza sanitaria, ricordiamo che la struttura dovrà certificare tale situazione.

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