Congedo straordinario legge 151, per familiare con handicap grave, ci arrivano molti quesiti sull’obbligo o meno della residenza con il familiare d’accudire. In quest’articolo, ci soffermeremo su cosa prevede la normativa vigente, rispondendo al quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, ho mia madre invalida al 100% lei vive a Ferrara, io a Pesaro. Posso usufruire della legge 151? Devo prendere la residenza o basta il domicilio ? Grazie.

Congedo straordinario legge 151: obbligo di residenza

La normativa vigente è molto rigida sul requisito di convivenza e con precisione il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5).

Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. Questo requisito deve essere provato mediante produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 artt. 46 e 47.

La dimora non può essere sostituita al requisito di convivenza o coabitazione. E’ prevista la dimora temporanea per il familiare con handicap grave presso la persona che lo assiste.

Conclusione

Nel caso specifico, per fruire del congedo straordianario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), deve trasferire la residenza da sua madre, o viceversa.

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