Congedo straordinario con legge 104, il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, sono un beneficiario della legge 104/92 e volevo chiederle un’informazione riguardante la legge 151 ovvero i 2 anni di congedo straordinario legati appunto alla 104. Io assisto mio fratello, celibe, il quale risiede in una casa di sua proprietà mentre io nella mia di mia proprietà con il mio nucleo famigliare e nello stesso comune. Siccome vorrei beneficiare della legge 151 nella quale si parla chiaramente di convivenza, vorrei sapere come fare per ovviare a questa convivenza, se è possibile risolverla con una attestazione di atto notorio o qualcos’altro. Grazie e resto in attesa di una risposta.

Ricordiamo che nel congedo straordinario legge 151 vige il diritto di priorità, in quest’articolo analizziamo cosa prevede la legge, in riferimento al requisito di convivenza.

Congedo straordinario e requisito di convivenza

Per poter fruire del congedo straordinario per assistere il familiare disabile possessore del verbale della legge 104 art. 3 comma 3, è richiesta la convivenza con il familiare d’assistere. La normativa chiarisce che il requisito si intende soddisfatto anche con la coabitazione, stesso numero civico, stesso stabile anche in due appartamenti diversi.

Nel caso della coabitazione, bisogna presentare una dichiarazione sostitutiva.

Per chi non si trova in questa situazione può fare richiesta delle dimora temporanea, quando si abita in due comuni diversi. Ricordiamo che questo tipo di residenza temporanea è valida solo per un anno, alla scadenza bisogna necessariamente presentare la residenza con il familiare d’assistere. Questi sono le uniche forme previste dalla normativa.

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