Salve, vorrei usufruire del periodo di congedo straordinario per assistere mia madre ultra95enne (ovviamente sono in possesso della legge 104). Abitiamo in due condomini contigui 2/E e 2/I: sono obbligata comunque a cambiare domicilio? In realtà è come se fossero due scale di uno stesso condominio, la qual cosa so che permette di non cambiare il proprio domicilio. Potrei avere delucidazioni? Grazie mille

Congedo straordinario con legge 104

Il congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), può essere richiesto una sola volta nell’arco della vita lavorativa.

Questa tipologia di aspettativa può essere fruita per un massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa. Durante l’assenza dal lavoro, i lavoratori hanno il diritto della conservazione del posto di lavoro e al termine del periodo hanno diritto, salvo rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva, o in un’altra ubicata nello stesso comune e di essere adibiti alle ultime mansioni svolte o a mansioni riconducibili alla stessa categoria e livello di inquadramento.

Congedo straordinario e requisito di convivenza

Il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5).

Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. Questo requisito deve essere provato mediante produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 artt. 46 e 47.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Lettera circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010, si era espresso sull’argomento per precisare che la residenza nel medesimo stabile, sia pure in interni diversi, non pregiudica in alcun modo l’effettività e la continuità dell’assistenza al genitore disabile.

Il concetto di “convivenza“, pertanto, non viene più ricondotto alla coabitazione, ma a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste hanno la residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni (appartamenti) diversi.

L’Inps con il messaggio n. 6512 del 4 marzo 2010 ha confermato che l’accertamento del requisito della “convivenza”, nei casi di specie, deve essere effettuato ritenendo sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso appartamento.

Conclusioni

A mio avviso, lei può fare richiesta del congedo straordianario per assistere sua madre, in quanto risulta in regime di coabitazione, come chiarito nella circolare Inps e nella circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Nella domanda da presentare all’Inps le consiglio di presentare una dichiarazione in cui spiega la tipologia di coabitazione sua e di sua madre, e che si rifà al concetto di coabitazione.