Il congedo straordinario con legge 151 viene concesso al lavoratore per assistere il familiare con handicap grave con legge 104 art. 3 comma 3. Ci sono dei limiti ben precisi che il lavoratore deve rispettare. Un lettore ci chiede se è possibile fruire del congedo di due anni retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, per la figlia disabile. Analizziamo il quesito della nostra lettrice verificando cosa dispone la normativa in questi casi.

Congedo straordinario legge 151 per i genitori separati

Io sono separato da mia moglie, abbiamo la separazione consensuale, mia moglie non lavora, ma la residenza di mia figlia e quella con mia moglie. Posso usufruire del congedo straordinario di due anni. Buona serata.

Il congedo straordinario legge 151, come sopra riportato, viene riconosciuto al lavoratore per assistere il familiare con handicap grave.

Nel caso specifico, l’ex coniuge non lavora, quindi può assistere in via continuativa la figlia, inoltre nel congedo straordinario è richiesta la convivenza con il familiare da assistere. Lei, non ha diritto a richiedere il congedo perché mancante della residenza e anche perché in base al diritto di priorità l’altro genitore non lavora e può occuparsi della figlia, tale diritto viene meno quando ci siano malattie invalidanti certificate che rendono impossibile occuparsi del familiare con disabilità grave.

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