Congedo straordinario con legge 104 e indennità di maternità: l’INPS, con il messaggio 2 novembre 2018, n. 4074, fornisce indicazioni in merito ai congedi straordinari fruiti dalle lavoratrici gestanti per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio in condizione di disabilità grave.

Disposizioni Inps e sentenza della Corte Costituzionale

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 23 maggio 2018, n. 158, è stato dichiarato illegittimo l’articolo 24, comma 2, del “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per assistere il familiare disabile.

Pertanto, tali periodi di congedo straordinario non rientrano nel computo dei sessanta giorni.

Va sottolineato, però, che la Corte Costituzionale non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, ma soltanto quelli sopra indicati.

Ulteriori dettagli sono contenuti nel messaggio, è possibile scaricarlo qui: Messaggio Inps n. 4074 del 02 novembre 2018

Congedo straordinario per assistere il familiare con legge 104

Hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013):

  • il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Esempi di parentela e affinità

Alcuni esempi di parentela/affinità:

  • c’è parentela di primo grado con i genitori e i figli; di secondo grado con i nonni, i nipoti (figli dei figli) e i fratelli/sorelle; di terzo grado con i bisnonni, i pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado), i nipoti (figli dei  fratelli/sorelle) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori)
  • c’è affinità di primo grado con i suoceri, il genero e la nuora; di secondo grado con i nonni del coniuge, i fratelli/sorelle del coniuge; di terzo grado con i bisnonni del coniuge, i nipoti (figli dei fratelli/sorelle del coniuge) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori del coniuge)

Convivenza nei casi previsti dalla legge (circ. 32/2012, punto 6)

È necessario il requisito della convivenza qualora a richiedere il congedo siano: il coniuge, la parte dell’unione civile, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado del disabile grave.


Per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art.
43 cod. civ. Per l’accertamento del requisito della “convivenza”, si ritiene condizione sufficiente anche la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, anche se non nello stesso interno (appartamento) (msg. 6512/2010).

Congedo straordinario: a chi non spetta

Non spetta ai:

  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori agricoli giornalieri;
  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori parasubordinati;
  • in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
  • quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge);
  • nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33  L. 104/1992