Io purtroppo ho usufruito qualche periodo di congedo L. 104 per assitenza alla mamma.

Non ho mai fatto più di un mese consecutivo e in questo periodo dall’Azienda mi venivano decurtate le ferie. E’ giusto avere questa decurtazione?

Risposta

Durante il periodo di fruizione del congedo straordinario retribuito ai sensi del D.Lgs 151/2001, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, nonché all’accredito di contribuzione figurativa.

Il nuovo comma 5-ter dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 151/2001, innovato dal D.Lgs 119/2011, introduce novità sulla indennità erogata, stabilendo che questa sia computata in base all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative; vengono pertanto escluse gratifiche, incentivi, indennità, straordinari, tutti quegli elementi variabili delle retribuzione che sono diversi nei mesi dell’anno.

L’informativa numero 30 dell’Inpdap del 2003 stabilisce che “Il congedo non ha effetto sulla tredicesima mensilità e sulle ferie. Infatti, sul punto, deve ritenersi applicabile alla fattispecie l’art.34, comma 5, del D.Lgs 151/2001, espressamente richiamato dall’art.43 dello stesso decreto legislativo (norma di chiusura dell’intero capo VI, attinente la materia dei riposi e dei permessi), che estende, in tal modo, a tale ambito la regola propria dei congedi parentali, secondo la quale questi ultimi non producono effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Il congedo, utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR (Circolare n. 11 del 12 marzo 2001 della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali)“.

Tali periodi, però, essendo coperti da contribuzione sono validi ai fini pensionistici.

La normativa vale sia per i dipendenti pubblici che per i dipendenti privati.

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