Oggetto: Lavoratore disabile, con figlio portatore di handicap grave, può usufruire del congedo straordinario retribuito ai sensi del comma 5, dell’arti. 42 del d. lgs. 151/2001 per assistere il figlio a sua volta disabile? 

Salve e mi scusi il disturbo. Ho letto tutti i suoi articoli in merito alle agevolazioni ed ai permessi spettanti con la legge 104/92 e col decreto legislativo 151/2001, ma la mia fattispecie non è mai stata trattata in maniera specifica. Spero di essere chiara nell’esposizione e di ricevere un Suo cortese e prezioso riscontro. Le illustro brevemente la mia situazione:

sono una dipendente di amministrazione pubblica ed usufruisco dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92 (2 ore al giorno) per me stessa in quanto riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della stessa legge 104/92. Mio marito è lavoratore autonomo. 

Nel corso del tempo sono diventata mamma e il bambino ha adesso 14 mesi e purtroppo pure lui è stato riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della stessa legge 104/92 e dunque attualmente usufruisco di 3 giorni di permesso al mese (art. 33 legge 104/92) anche per lui cumulativamente ai permessi orari di cui usufruisco per me stessa (ovviamente in giornate diverse).

il quesito che le pongo è questo:

posso usufruire del congedo straordinario retribuito ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 per l’assistenza a mio figlio disabile? L’ordine di priorità stabilito dalla norma per i soggetti beneficiari di tale congedo è inderogabile. Ma l’eventuale patologia invalidante del genitore darebbe eventualmente diritto di “scorrere” e far usufruire del beneficio gli altri soggetti via via previsti, ma non dovrebbe precludere a prescindere la possibilità al genitore di assistere il proprio figlio alla stessa stregua dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/92 che possono essere fruiti dal disabile maggiorenne lavoratore per se stesso e cumulativamente per assistere un altro familiare disabile qualora entrambi siano riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92.

Mi scusi se mi sono dilungata e spero di essere stata chiara nell’esposizione.

Certa di un Suo cortese riscontro, la ringrazio anticipatamente e le porgo i più cordiali saluti.

Congedo straordinario lavoratore disabile

Come abbiamo già scritto in precedenti articoli, il lavoratore disabile non può fruire del congedo straordinario per se stesso, ma può fruirne per assistere a sua volta un familiare disabile in base alla legge 104, articolo 3 comma 3.

Anche se la normativa darebbe adito all’interpretazione che se si è in possesso di invalidità, anche avendo diritto di fruizione, tale diritto debba scorrere, non è propriamente così.

Nella circolare INPS 6 marzo 2012, n. 32 si legge infatti: “Il testo novellato del comma 5 dell’ art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, preso atto del dictum della Consulta, stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi.”

Ma subito dopo si chiarisce che: “Ai fini dell’individuazione delle patologie invalidanti, invece, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 (all. 2).”.

Le patologie invalidanti cui fare riferimento che fanno scorrere l’ordine di priorità, quindi, sono quelle riportate  nel DM 278/2000, ed in particolare:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

In conclusione

Nel suo caso credo di capire che, lavorando e prendendosi cura del suo bambini, lei non rientri in questa tipologia di patologie invalidanti poiché se lei stessa avesse bisogno di assistenza per compiere le sue azioni quotidiane non prenderebbe neanche in considerazione l’ipotesi di assistere suo figlio.

Già fruendo di 6 giorni di permesso 104 al mese, prenda in considerazione l’ipotesi di fruire del congedo straordinario frazionato, continuando in questo modo a fruire anche dei permessi 104 (per approfondire legga questo articolo: Congedo straordinario frazionato e permessi 104: come non conteggiare i festivi?). In questo modo il congedo non durerebbe 2 anni solari, ma 730 giorni.

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