Salve, sono un’assistente amministrativa a tempo determinato. Quasi sicuramente da metà settembre avrò la possibilità di accettare contratto fino al 30 giugno o 31 agosto 2020 a seconda del posto che andrò a coprire nella PA. Solo che ho un problema molto serio in quanto mio padre ha una disabilità grave, mentre mia mamma è invalida ma stiamo producendo documentazione per aggravamento in quanto le è stata diagnosticata l’alzheimer e purtroppo non è più in grado di far fronte ai problemi gravi di salute di mio padre. Già lo scorso anno ho chiesto al comune di residenza dei miei genitori la dimora temporanea ma me l’hanno negata. Per non sbagliare i tempi di presentazione dell’istanza Le sarei grata se mi dicesse le tempistiche ovvero la data utile da consegnare la domanda al comune considerando che dal 20 settembre max 2019 dovrò presentare a scuola la richiesta del congedo. Inoltre, si matura in punteggio per servizio? Sicura di una considerazione da parte sua Le porgo distinti saluti.  

Congedo straordinario retribuito e dimora temporanea

Per richiedere la dimora temporanea deve chiedere l’iscrizione al registro temporaneo della popolazione di cui ogni Comune deve essere dotato.

 La dimora temporanea risulta dall’iscrizione nello schedario della popolazione di cui parla nell’articolo 32 del DPR numero 223 del 1989. Si tratta di un articolo contenuto in un Decreto del Presidente della Repubblica sul nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente e un Comune non può semplicemente dire di non avere lo schedario in questione. Fa in modo di averlo se un cittadino italiano ne ha bisogno visto che è uno strumento previsto da un decreto del Presidente della Repubblica. Nello stesso decreto all’Articolo 57 è riportato quanto segue: “Termine per l’adeguamento delle anagrafi al regolamento. 1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento i comuni devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.
“ L’iscrizione al registro della popolazione temporanea è pressoché immediata.

Congedo straordinario e punteggio di servizio

Per quel che riguarda il comparto scuola si fa riferimento all’articolo 42, comma 5 del dl 151 del 26 marzo 2001, che prevede che il congedo straordinario non faccia maturare ferie, tredicesima e tfr. La maturazione del punteggio, quindi, non sarebbe prevista ma per il comparto scuola vale quanto deciso in sede di contratto di mobilità che prevede il riconoscimento dell’anzianità di servizio pre e post ruolo in caso di contratto straordinario.

Nella premessa del contratto di mobilità è stabilito che “L’anzianità di servizio di CUI ALLE LETTERE A) E B) del punto I della tabella deve essere attestata dall’interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line. NON INTERROMPE LA MATURAZIONE DEL PUNTEGGIO DEL SERVIZIO LA FRUIZIONE DEL CONGEDO BIENNALE PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI CON GRAVE DISABILITÀ DI CUI ALL’ART. 5 DEL D.L.VO N. 151/2001.”

La fruizione del congedo, quindi, da diritto alla maturazione del punteggio e dell’anzianità di servizio.

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“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti.
Non si forniscono risposte in privato.”