Congedo paternità obbligatorio e facoltativo oggetto di indicazioni da parte dell’Inps con il messaggio n. 12129 del 26 luglio 2013 che pubblica il modello per chiedere il pagamento diretto dell’indennità.

Congedo paternità obbligatorio e facoltativo 2013: le novità

La legge n. 92 del 2012, la riforma lavoro Fornero, ha previsto in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015, per il padre lavoratore dipendente, un congedo parentale  obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), da  fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Il congedo parentale del padre in tal caso dà il diritto a un’indennità, pari al 100 % della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite dall’art.22, comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per l’erogazione dell’indennità di maternità. (Per maggiori dettagli si veda il nostro articolo Congedo parentale Inps del padre, ecco le novità 2013). 

Retribuzione congedo paternità

Alla luce delle novità introdotte dalla riforma Fornero, l’indennità nel congedo parentale viene corrisposta direttamente dall’Inps in tutti  i casi in cui le disposizioni vigenti prevedono il pagamento diretto dell’indennità di maternità, ossia per  i lavoratori stagionali, gli operari agricoli (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato), i lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati o sospesi.

Secondo quanto disposto nel messaggio del 26 luglio scorso, l’Inps e i patronati, nelle more della telematizzazione della domanda di congedo parentale, sono tenuti ad accettare le domande dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate, presentate con l’apposito modello che riportiamo di seguito.

–  Domanda congedo obbligatorio

 Una volta completata l’istruttoria e accertata la presenza dei requisiti, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata mediante la procedura “Pagamenti vari”.

Retribuzione congedo paternità: trattamento fiscale e liquidazione

L’indennità in oggetto, è soggetta a tassazione corrente, ai sensi dell’ art. 11 del DPR n. 917/1986 (TUIR).  L’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e  successivamente conguagliata, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps, così come viene previsto per l’indennità di maternità in generale.

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Fruizione indennità congedo paternità

L’indennità può essere fruita in due diverse modalità:
 
a) Nei casi di pagamento a conguaglio, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto;
 
b) Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS delle prestazioni sperimentali afferenti ai congedi padre, in attesa della reingegnerizzazione delle procedure informatiche, le relative domande possono essere presentate dai padri lavoratori, direttamente o per il tramite del patronato, alle strutture territoriali dell’Istituto, con il  modello di cui sopra, unitamente alla copia della dichiarazione della madre lavoratrice di non fruizione del proprio congedo di maternità con allegata copia del documento di identità della dichiarante medesima.