Niente congedo Covid-19 se uno dei due genitori è disoccupato o in Cig. Il congedo straordinario di 15 giorni concesso dal governo (DL 18/2020) per accudire i figli fino a 12 anni non può essere fruito dal lavoratore se a casa c’è già l’altro genitore.

Lo precisa l’Inps con il messaggio 1621 del 17 marzo 2020 con il quale si forniscono chiarimenti sulle modalità di fruizione e compatibilità. Il congedo Covid-19 non può essere fruito se l’altro genitore appartenente al nucleo familiare è in Cassa Integrazione a zero ore o è in Naspi, oppure risulta privo di occupazione.

In pratica, se può badare ai figli che sono a casa da scuola.

Congedo Covid-19, disoccupazione e Cig

Pertanto, secondo l’Inps, il congedo straordinario di 15 giorni non può essere fruito se uno dei due genitori è in disoccupazione o in Cassa Integrazione, condizione abbastanza frequente in questo periodo di emergenza sanitaria. “La fruizione del congedo COVID-19 – recita testualmente il messaggio di cui sopra – è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata”. Tuttavia, se il genitore è messo in Cig con orario ridotto, ma continua a prestare la propria attività lavorativa, l’altro genitore può a beneficiare del congedo straordinario Covid-19. Queste limitazioni non riguardano però i genitori separati o divorziati per i quali risultano in anagrafe due nuclei familiari e residenze diversi oppure ove sia stato disposto dal giudice l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori.

Cumulabilità del congedo

Per quanto riguarda la cumulabilità del congedo straordinario con altre tipologie di assenza dal lavoro, il messaggio Inps specifica bene i casi in cui sia possibile.

Trova applicazione, quindi, il caso in cui uno dei due genitori è in malattia, maternità, ferie, lavoro agile, aspettativa non retribuita, part time, sospensione attività commerciale per emergenza sanitaria. Il congedo straordinario di 15 giorni è, inoltre, compatibile con la percezione del bonus di 600 euro erogato dall’Inps, sia da parte del genitore richiedente, sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare.

Congedo per entrambi i genitori

E’ anche previsto che il congedo straordinario Covid-19 per accudire i figli a casa possa essere fruito anche da entrambi i genitori. Tale possibilità è concessa dall’Inps, però, alternativamente e non contemporaneamente, vale a dire che se un genitore sta a casa, l’altro è al lavoro e viceversa, salvo i casi di cumulabilità specificati sopra. Il limite è di 15 giorni per nucleo familiare, in teoria, è 8 giorni un genitore e 7 giorni l’altro. Inoltre, nei giorni in cui è chiesto il congedo Covid-19 l’altro genitore non può fruire contemporaneamente del congedo parentale o del congedo di maternità/paternità o dei riposi per allattamento per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo Covid-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.