Congedo parentale obbligatorio da gennaio 2018, le modifiche sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2017 a favore dei padri lavoratori dipendenti.

Le novità riguardano la durata del congedo obbligatorio e la possibilità di astensione dal lavoro in sostituzione della madre lavoratrice.

Il lavoratore per ottenere il congedo obbligatorio o facoltativo, deve inviare con un preavviso di 15 giorni una comunicazione scritta al datore di lavoro.

Il datore di lavoro anticipa l’indennità spettante per i giorni di congedo e compensa in UniEmens le somme a carico INPS anticipate a tale titolo.

Congedo parentale: cosa cambia dal 2017 al 2018

Vediamo come cambia la norma dal 2017 al 2018.

Congedo obbligatorio

Fino al 31 dicembre 2017:

  • il padre lavoratore dipendente deve astenersi dal lavoro per un periodo di 2 giorni entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

Dal 1° gennaio 2018:

  • il padre lavoratore dipendente deve astenersi dal lavoro per un periodo di 4 giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa.

Congedo facoltativo

Nel 2017 non è previsto il congedo facoltativo.

Dal 1° gennaio 2018:

  • il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo di 1 giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Congedo parentale e Naspi

In riferimento al congedo parentale nella scuola, abbiamo risposto ad un quesito di un nostro lettore, che chiedeva come fare se percepisce il congedo parentale e la validità della NASPI.

Il congedo parentale nella scuola e la validità all’interno della NASPI, è stata una questione chiarita dall’INPS con la numero 94 del 2015, che conferma che i periodi di congedo parentale e di maternità obbligatoria sono utili al conteggio delle settimane lavorative ai fini della percezione della Naspi.

E’ possibile leggere l’articolo del quesito qui: Naspi e congedo parentale, la prestazione si sospende?