Cambiano le regole per la maternità e la fruizione del congedo parentale. La più significativa, introdotta per decreto (n. 105/2022), riguarda l’obbligo di astensione dal lavoro anche per i padri lavoratori dipendenti per 10 giorni lavorativi.

La novità è in vigore dal 13 agosto 2022. Fra le altre cose, introduce il diritto al congedo parentale anche per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata con indennizzo al 30% della retribuzione convenzionale per la durata massima di tre mesi.

Congedo di paternità obbligatorio

Il congedo parentale esteso anche ai padri al momento della nascita del figlio diventa quindi obbligatorio per 10 giorni continuativi o frazionati.

Le modalità di fruizione dei permessi e la relativa indennità a carico dell’Inps, riservata ai soli lavoratori dipendenti, è spiegata nella recente circolare Inps n. 122 del 27 ottobre 2022.

Il congedo parentale obbligatorio del padre lavoratore dipendente si aggiunge quindi al diritto della madre e spetta indipendentemente dalla fruizione del congedo di maternità. Sempre entro il quinto mese dalla nascita o l’ingresso del bambino in famiglia.

Il congedo di paternità, prevede una indennità economica pari al 100% della retribuzione. Quindi, come per la madre che si deve astenere per 5 mesi dal lavoro (maternità), anche il padre percepirà un indennizzo pieno da parte dell’Inps.

L’Inps spiega che il congedo parentale per i padri spetta a tutti i lavoratori dipendenti, anche a quelli del pubblico impiego, ai lavoratori domestici e agli agricoli a tempo determinato. Sono esclusi i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata.

Congedo parentale esteso fino a 12 anni del bambino

Il congedo parentale non obbligatorio, invece, è esteso fino al dodicesimo anno di vita del bambino. L’indennità economica è riconosciuta nella misura del 30% della retribuzione per una durata massima di 3 mesi per ciascun figlio.

Ulteriori 3 mesi possono essere fruiti con indennizzo pari al 30% a carico dell’Inps, ma alternativamente fra padre e madre.

Il periodo massimo indennizzabile sale quindi a 9 mesi (prima erano 6). Quindi, massimo 6 mesi a testa col vincolo che fra madre e padre non possono essere superati i 10 mesi di congedo parentale complessivi.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

Il pagamento della indennità per congedo di paternità è erogato direttamente dall’Inps al lavoratore. Qualora tale indennità fosse anticipata in busta paga dal datore di lavoro, il padre beneficiario non dovrà comunicare la fruizione del congedo all’Inps.

Ogni richiesta deve essere presentata online attraverso il portale dell’Istituto, direttamente o tramite patronati o Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o gli enti di patronato.