Buongiorno,
sono dipendente di un’azienda privata, volevo chiederle se posso usufruire dei 4 giorni di congedo parentale anche se non sono sposato e la mia compagna non lavora.
O può usufruirne solo chi ha la moglie o la compagna lavoratrice?
Se posso, come devo impostare la domanda da presentare all’ufficio del personale?

 

Per tutte le nascite, adozioni e affidamenti avvenute tra il 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 il papà può fruire di un congedo obbligatorio dal lavoro di 4 giorni entro il quinto mese di vita (o dall’ingresso in famiglia) del bambino.

Il congedo obbligatorio per i papà è un diritto autonomo ed è pertanto aggiunto a quello della madre, spetta, quindi, indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo obbligatorio di maternità.

Il papà, quindi, può fruire del congedo obbligatorio anche qualora la mamma non lavori e non fruisce, appunto, del congedo di maternità.

I 4 giorni di congedo spettante possono essere fruiti anche in maniera non continuativa, l’importante è che vengano fruiti entro il quinto mese di vita del bambino. Per i giorni di congedo il papà ha diritto ad un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione.

L’unico requisito richiesto al papà per poter accedere al congedo, a parte la nascita/adozione, è l’essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente. Non c’è, quindi, il vincolo del matrimonio per poter fruire del congedo per la nascita di un figlio.

Per quanto riguarda, invece, la presentazione della domanda il padre lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.

Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all’Ente attraverso il servizio dedicato.