Congedo legge 151 e familiare con handicap grave ricoverato in struttura, il quesito di una nostra lettrice:

Gentile, ho letto i suoi articoli ben dettagliati e competenti sul tema in oggetto sempre dibattuto purtroppo. Mi piacerebbe ricevere il suo cortese parere sul fatto se una casa di riposo presso il quale è stata ricoverata una disabile, già in stato di gravità per il quale il
familiare già usufruiva del Congedo usufruito a giorni, con diagnosi di paralisi e afasia espressiva e comprensiva (ma la disabile riconosce il familiare … ) può’ rifiutarsi di rilasciare la certificazione sulla necessità della presenza del familiare sulla presupposizione che per definizione la struttura fornisce tutta l’ assistenza di cui abbisogna il disabile. Le sarei veramente grata per la sua risposta
Cordiali saluti.

Risposta

Nel decreto legislativo si vede modificato l’art.

42 del D.Lgs 151/2001, introducendo il comma 5 che prevede espressamente la possibilità di usufruire del congedo straordinario retribuito di due anni anche se la persona da assistere è ricoverata se “sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza“.

Questa eccezione, era prevista per i minori, adesso è valevole per tutti i lavoratori dei comparti pubblico e privato. L’Inps nella circolare n. 32 del 6 Marzo 2012, al punto 6, in riferimento sia ai permessi cheal congedo straordinario, riporta quanto segue:”ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolari INPS n. 155 del 3 dicembre 2010, punto 3“).

La circolare Inps, in sostanza, estende ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità ricoverato (non solo minore) la possibilità di usufruire dei permessi nel caso risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Si precisa che questa opportunità è prevista solo da una circolare Inps n. 32/2012 e non dalla normativa. Infatti, il decreto legislativo n. 119/2011, con la nuova disposizione espressa nel novellato art. 42 comma 5 bis del D.Lgs 151/2001, introduce espressamente la possibilità di usufruire del congedo, ma solo del congedo e non anche dei permessi, nel caso “sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza“.

Riassumendo, il ricovero a tempo pieno per il congedo legge 151 è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

Rispondendo alla nostra lettrice, se la struttura può rifiutarsi di rilasciare documentazione per fruire del congedo straordinario, legge 151, questo dipende dai sanitari, saranno loro a valutare se effettivamente serve un’assistenza al familiare disabile oltre l’assistenza della struttura. Il non rilasciare la certificazione è un quesito puramente medico e in base anche alle condizioni patologiche e di aggravamento del paziente si valuta se c’è bisogno di un familiare come supporto.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

Fonte: SuperAbile Inail