Buongiorno dottoressa. Ho letto i suoi articoli sulla legge 104 e sui congedi straordinari. Avrei un quesito da porle. Usufruisco già dei permessi speciali della legge 104 per mio padre. Ho fatto richiesta all’Inps per potere usufruire di 3 mesi di congedi straordinari (legge 151). Mi è stata negata in quanto mia madre, coniuge convivente, ne ha la priorità. Premetto che mia madre è nata il 14/01/1936 e che, pur non avendo grossissimi problemi di salute, è claudicante a causa di una grave artrosi alle ginocchia. Mio padre è affetto da una vasculopatia multinfartuale che l’ha portato nel giro di pochi mesi ad essere totalmente dipendente in tutto. Non si regge più sulle gambe, non muove più le braccia e ormai non parla quasi più. Vorrei sapere se legalmente mia madre ha veramente la priorità nonostante la situazione e  se non posso fare proprio nulla come mi è stato risposto dal patronato. Grazie di cuore 

 

Il Decreto legislativo del 26 marzo 2001 numero 151 permette di fruire di congedi biennali retribuiti per l’assistenza di familiari con handicap.

Inizialmente tale opportunità era concessa soltanto ai genitori di persone con handicap è stata poi estesa ad una platea più ampia di aventi diritti.

La disciplina del congedo biennale 151 è stata poi profondamente ricista del DL del 18 luglio 2011 numero 119 che riguarda gli aventi diritto e gli accessi all’agevolazione.

Gli aventi diritto restano coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle ma il DL 119 /2011 fissa condizioni diverse di priorità nell’acceso ai congedi.

L’ordine di priorità è il seguente:

  • coniuge
  • genitori
  • figli
  • fratelli e sorelle

Il primo beneficiario dei permessi, quindi, è sempre il coniuge convinvente. In mancanza del coniuge convivente o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convinvente il diritto ai congedi passa ai genitori del disabile anche se non conviventi con il figlio. Non sono previsti limiti di età per chi deve assistere il disabile.

In caso di mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre dell’invalido il diritto al congedo passa ad uno dei figli del disabile conviventi con lo stesso.

Nel suo caso, quindi, essendo sua madre affetta da patologia invalidante il diritto al congedo passerebbe ai genitori di suo padre se ancora in vita e se non affetti da patologie invalidandi. In mancanza dei suoi nonni, o se anche questi ultimi fossero affetti da patologie invalidanti il diritto spetterebbe a lei solo se convivesse con suo padre.

Per dubbi o domande contattami: [email protected]