Forse non esiste un condominio, almeno di quelli con molti appartamenti, che non abbia un condomino moroso… uno nella migliore delle ipotesi! La crisi ha fatto si che pagare puntualmente le spese condominiali non sia sempre facile e accessibile ai proprietari; a fronte di questo c’è anche chi tende ad approfittarsi della situazione certo di restare impunito e di essere coperto dal resto dei condomini adempimenti. Ma è proprio così? Gli altri proprietari in regola con i pagamenti sono tenuti a coprire le spese del condomino moroso?

Interventi su parti comuni: divisione delle spese tra i proprietari e condomino moroso

La normativa prevede che le spese condominiali per le parti comuni dell’edificio debbano essere ripartite tra tutti i proprietari in misura rapportata ai millesimi di proprietà di ciascuno, a meno che il regolamento non preveda regole diverse.

Nessun condomino, vantando chissà quale pretesa o perché in disaccordo con le tabelle millesimali, può sottrarsi al pagamento delle spese condominiali. L’obbligo resta anche se i lavori intervengono su un bene o un servizio, come per esempio l’ascensore, non funzionante o che non si utilizza personalmente.

Di fronte a scadenze arretrate e condomini morosi, è onere dell’Amministratore inviare lettere di sollecito delle quote mancanti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di inadempienza anche dopo la raccomandata A/R, potrebbe essere richiesto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per legge.

Questo significa che il fatto che siano i proprietari che pagano a dover rispondere è un luogo comune; il fatto che il decreto ingiuntivo abbia validità immediata significa che il tribunale può procedere con il pignoramento dei beni del condomino moroso. Se l’amministratore, salvo quando l’assemblea esplicitamente lo dispensi, non interviene entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, diventa responsabile personalmente per il mancato pagamento.

Il termine di prescrizione per i debiti verso il condominio non richiesti è di 5 anni dalla data di delibera e di approvazione degli importi.

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