Il superbonus 110% spetta, come noto, anche per lavori fatti sulle parti comuni dell’edificio (c.d. condominio). Proprio sul concetto di condominio, l’Agenzia delle Entrate, in ambito di interventi da superbonus 110% è ritornata a ribadire una serie di concetti.

L’occasione di farlo è arrivata nella risposta ad apposita istanza di interpello presentata da un contribuente in merito a lavori da eseguirsi sulle parti comuni di un edificio composto da soli due appartamenti.

In dettaglio, nell’istanza, è stato tra l’altro richiesto se, in questo caso, è necessario costituirsi condominio e, quindi, dotarsi, ai fini del bonus 110% di apposito codice fiscale condominiale.

La definizione di condominio

In primo luogo, nella risposta all’interpello (Risposta n. 196 del 2021), l’Amministrazione finanziaria, ricorda che il “condominio” rappresenta una particolare

forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale.

Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.

Il “condominio” nasce automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia.

Il condominio minimo

Dopo aver ribadito il concetto di condominio, si passa alla definizione del c.d. “condominio minimo”.

Si tratta di un codominio composto da un numero non superiore a otto condomìni.

In questo caso, il legislatore prevede che, comunque, sono applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli 1129 e 1138 che, disciplinano, rispettivamente:

  • la nomina dell’amministratore in caso di condominio composto da più di 8 condomìni (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio)
  • ed il regolamento di condominio (necessario in caso di più di 10 condomìni).

Pertanto, ciò sta significando, che in presenza di condominio minino:

  • non c’è obbligo di nomina dell’amministratore (in questo caso per gli adempimenti è sufficiente delegare uno dei condomini)
  • non serve definire un regolamento.

Il condominio minimo, inoltre, non è tenuto a dotarsi di codice fiscale.

Superbonus 110% del condominio minimo senza codice fiscale

Detto ciò, con riferimento al superbonus 110% per interventi realizzati su parti comuni di un condominio minimo, l’Agenzia delle Entrate giunge a concludere che

I condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del bonus 110% può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti.

Il contribuente è, comunque, tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.

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