Nel bonus 110 il beneficiario è l’unico a pagarne le conseguenze verso il fisco in caso di decadenza. L’Agenzia delle Entrate, se a seguito di controlli, dovesse riscontrare la mancanza di requisiti per averne diritto, busserà esclusivamente alla porte del beneficiario del bonus e non a quella di altri soggetti coinvolti (tecnici che rilasciano le asseverazioni, commercialisti che rilasciano visto di conformità, cessionari del credito, ecc.).

Nel bonus 110 unica responsabilità

La responsabilità unica del beneficiario nel bonus 110 vale in tutti i casi ossia sia laddove questi goda del beneficio nella forma della detrazione fiscale, sia quando abbia optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

In caso di sconto in fattura, dell’indebito godimento del bonus non sarà responsabile l’impresa che ha eseguito i lavori e che ha accordato lo sconto, così come in caso di cessione del credito il fisco non busserà al cessionario che ha acquisito il credito (banca o altro soggetto).

Si pensi al caso in cui l’Amministrazione finanziaria, a seguito di controlli, riscontri un grave abuso edilizio sull’immobile oggetto dei lavori. In questo caso l’amministrazione procederà al recupero esclusivamente verso il beneficiario del bonus 110 di quanto indebitamente goduto oltre che applicare sanzione ed interessi.

Come tutelarsi nel 110

L’unica forma di tutela messa a disposizione dal legislatore per il beneficiario del 110 è l’assicurazione obbligatoria richiesta ai tecnici abilitati chiamati a rilasciare l’asseverazione.

E’, infatti, disposto, allo scopo di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata da tecnici coinvolti nel bonus 110, l’obbligo per detti soggetti, ai fini del rilascio dell’asseverazione necessaria, di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

Anche laddove si decade dal bonus 110 per la falsità delle asseverazioni, l’Agenzia delle Entrate recupera il tutto dal beneficiario del bonus e non dal tecnico. Il beneficiario a sua volta potrà, tuttavia, chiedere il risarcimento al tecnico facendo leva su tale assicurazione obbligatoria.

Molte compagnie assicurative hanno poi pensato a delle polizze private che tutelano direttamente il beneficiario in caso di perdita dell’agevolazione. Si tratta di polizze che in genere prevedono assistenza legale e rimborso degli importi indebitamente percepiti.

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