Comunicazioni Enea superbonus e altri bonus edilizi e sanatoria delle irregolarità formali. Tra i vari adempimenti richiesti ai fini della spettanza del superbonus ossia di tutti gli interventi edilizi che permettono di ottenere un risparmio energetico, c’è la comunicazione da inviare all’Enea circa i lavori effettuati. Si tratta di una comunicazione obbligatoria, posto che la sua eventuale omissione comporta la decadenza del diritto alla detrazione così come alla cessione del credito.

Detto ciò, se il contribuente o chi per lui ha dimenticato di inviare la comunicazione Enea superbonus, può ora sanare la propria irregolarità ricorrendo alla sanatoria delle irregolarità formali di cui alla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023?

Ecco la risposta.

La sanatoria delle irregolarità formali

La sanatoria delle irregolarità formali è stata introdotta con la Legge di bilancio 2023. Nello specifico, sono i commi da 166 a 173 a regolare la definizione agevolata. L’Agenzia delle entrate ha già adottato il provvedimento attuativo che regola la sanatoria.

Il contribuente può sistemare le irregolarità commesse fino al 31 ottobre 2022 e che siano considerate “formali” ossia che non impattano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente (fonte provvedimento ADE). Nei fatti si deve trattare di violazioni che seppur formali sono comunque punibili.

Possono sfruttare la sanatoria anche imprese, professionisti, chi presta assistenza fiscale, i sostituti d’imposta, ecc.

La regolarizzazione richiede:

  • la rimozione delle irregolarità od omissioni commesse;
  • il versamento di duecento euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali da sanare.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

É consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

In ogni caso, la rimozione dell’irregolarità deve avvenire entro il 31 marzo 2024. La stessa scadenza vale: in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.

Sanatoria irregolarità formali. Le irregolarità sanabili

La sanatoria in parola riguarda delle violazioni ben precise.

Ad esempio, rientrano nella sanatoria:

  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati. Ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente (cfr. articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’ articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. articolo 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all’articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr. articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta (cfr. articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • ecc.

Nessuna definizione agevolata per la comunicazione Enea superbonus

In premessa ci siamo chiesti se il contribuente o chi per lui, ha dimenticato di inviare la comunicazione Enea superbonus o altri bonus edilizi, può ora sanare la propria irregolarità ricorrendo alla sanatoria delle irregolarità formali.

Ebbene, la risposta è negativa.

Infatti, nella circolare n°2/2023, l’Agenzia delle entrate ha sbarrato la strada a tale possibilità affermando che:

tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra, quindi, anche quella destinata all’Enea. Come confermato anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; pertanto, attesa la similitudine con la sanatoria del 2019, si ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientri tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.

Tuttavia, ciò non significa che per l’omessa comunicazione Enea superbonus non ci sia alcuna soluzione. Infatti, il contribuente può sempre sfruttare la c.d. remissione in bonis. La quale consente di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile ossia  successiva rispetto alla scadenza originaria saltata.