Comunicazione spese ristrutturazione condominio entro il 28 febbraio 2018. Per adempiere alla scadenza gli amministratori di condominio dovranno utilizzare i software di compilazione e controllo, che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul suo portale dal 13 febbraio 2018.

L’adempimento è disciplinato dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016, che prevede: a partire dalle informazioni relative all’anno 2016, gli amministratori di condominio comunicano all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Comunicazione spese ristrutturazione condominio: modalità di trasmissione

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).

Condomini: comunicazione entro il 28 febbraio

Il decreto del MEF stabilisce che gli amministratori di condominio, trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente (2017) dal condominio. Il decreto fa riferimento:

  • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Nella comunicazione devono essere indicate separatamente le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

Condomini: le Faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato sul proprio sito le risposte ad alcune domande sulle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali.


Qui di seguito le Faq sulle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali pubblicate dall’Agenzia delle Entrate:

Domanda: Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni anche gli amministratori dei condomìni con numero di condòmini non superiore a otto (cd “condomìni minimi”)?

Risposta: Se il condominio con condomini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Domanda: Nel documento “Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni” viene indicato un controllo di coerenza dell’Importo complessivo dell’intervento, in relazione alla somma dei campi “Importo della spesa attribuita al soggetto” e “Importo spesa unità immobiliare”. In cosa consiste tale controllo?

Risposta: Con riferimento a ciascun intervento effettuato nel condominio, la somma degli importi indicati nel campo 5 “Importo complessivo dell’intervento – Spese effettuate con bonifico” e nel campo 6 “Importo complessivo dell’intervento – Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico (es. oneri di urbanizzazione)” deve corrispondere alla somma degli importi indicati in tutti i campi 16 “Importo spesa unità immobiliare” e 20 “Importo della spesa attribuita al soggetto” riferiti al medesimo intervento.