Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale e risvolti operativi in capo al committente.

Si è soffermata su tale aspetto. l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n° 29 dell’11 gennaio 2022.

La comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale

La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021,  ha previsto nuovo obbligo di comunicazione preventiva finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

L’obbligo decorre a partire dal 21 dicembre 2021.

Nello specifico, il comma 1 dell’art.

14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 post conversione in leghe, dispone che:

con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Proprio in merito a tali novità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n° 29 dell’11 gennaio 2022, ha rilasciato diverse istruzioni operative.

Le istruzioni dell’Ispettorato del lavoro

Innanzitutto l’Ispettorato chiarisce meglio l’ambito di applicazione della norma e nello specifico cosa si intende per lavoro autonomo occasionale. Anche sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 5 del DPR 633/72.

Nello specifico, il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, in relazione:

  • agli incarichi verso i lavoratori autonomi occasionali,
  • ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (redditi diversi).

L’obbligo di preventiva comunicazione non riguarda:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.

La comunicazione

L’bbligo di comunicazione:

  • da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione,
  • è adempiuto mediante  mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

La comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.