Per legge la comunicazione del licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere fatta mediante raccomandata A/R inviata all’indirizzo di residenza del dipendente o tramite consegna della lettera durante l’orario di lavoro direttamente nelle mani del lavoratore (il quale dovrà sottoscriverla per ricevuta). La comunicazione del licenziamento non è una mera formalità perché la definizione di “atto unilaterale recettizio” presuppone proprio che gli effetti si producono dal momento in cui il lavoratore ne ha conoscenza.

Attenzione però è bene fare chiarezza: questa premessa non significa che per il dipendente è sufficiente rifiutare di ritirare la raccomandata, ignorandone la giacenza, o di firmare la lettera di licenziamento per evitarne gli effetti.

Licenziamento tramite raccomandata: cosa succede se il lavoratore non la riceve

Nel primo scenario, ovvero quello di comunicazione di licenziamento tramite raccomandata A/R, se il destinatario si rende irreperibile la notifica si perfeziona comunque alla scadenza al termine del periodo di giacenza (30 giorni).

Lettera di licenziamento: si può rifiutare la firma?

Il secondo caso è quello in cui il lavoratore rifiuta di firmare la lettera di licenziamento. Più volte a questo proposito la Cassazione ha chiarito che il lavoratore, se la lettera viene consegnata durante l’orario di lavoro, non ha il diritto di non firmare.

Licenziamento tramite email o fax: sono ammessi?

Al di fuori di queste due modalità di comunicazione del licenziamento invece subentrano maggiori problemi. Sebbene la giurisprudenza in alcuni casi le abbia ammesse infatti, queste soluzioni offrono il fianco più facilmente ad impugnazione. Se si usa la mail allora meglio che sia PEC.