Sono 26 i nuovi codici tributo, istituiti in un’unica risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, da utilizzare per il versamento (parziale) delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973.

Si tratta delle comunicazioni ricevute dai contribuenti a seguito dei controlli automatizzati, da parte dell’Amministrazione finanziaria, sulle dichiarazioni fiscali.

Tali comunicazioni evidenziano l’eventuale presenza di errori commessi nella propria dichiarazione dei redditi e permettono, a chi le riceve, di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di precisare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui si ritiene infondata la contestazione.

Comunicazione di irregolarità: istruzioni per il versamento “parziale”

I nuovi codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 20/E del 18 marzo 2021, devono utilizzarsi laddove, chi riceve la comunicazione di irregolarità, intende versare solo una parte dell’importo che è complessivamente richiesto di pagare.

Nella tabella presente nel documento di prassi citato, oltre ad essere riportati i suddetti codici, sono indicati (per completezza informativa) anche quelli da utilizzare in caso di versamento spontaneo del contribuente (ossia in caso di ravvedimento operoso prima di ricevere la comunicazione di irregolarità).

La risoluzione riporta anche le istruzioni per la compilazione del Modello F24 di pagamento, In dettaglio, il codice tributo di interesse deve essere indicato nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati (reperibili nella comunicazione ricevuta):

  • il codice atto
  • l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”).

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