Un nostro lettore ci chiede: «Ho comprato una automobile nel 2004 col fermo amministrativo. Io non ne ero a conoscenza e non riesco più a rintracciare il precedente proprietario. La polizia stradale mi ha fermato e multato. Posso fare qualcosa?».

È possibile vendere un veicolo gravato da fermo amministrativo?

La legge non fa alcun divieto circa la compravendita di veicoli sottoposti a fermo amministrativo e, a ben vedere, neppureil PRA (Pubblico Registro Automobilistico) può rifiutarsi di accettare la richiesta di trascrizione di un trasferimento di proprietà.

Ma attenzione, qualsiasi contratto, ai sensi dell’art. 1375 C.C., deve essere eseguito secondo buona fede, questo significa che vi è l’obbligo per entrambe le parti di informazione circa ogni questione che sia rilevante per la controparte; l’obbligo di solidarietà (2 Cost); l’obbligo di protezione, cioè di evitare che i beni o la persona dell’altra parte subiscano pregiudizi”.

Inoltre, l’art. 1489 C.C. prevede che: «Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo».

In una recente sentenza, inoltre, è stato dichiarato che non vi è alcuna responsabilità da parte dell’acquirente, il quale non ha l’obbligo di consultare il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) prima dell’acquisto, proprio perché ciò è considerato non rientrante nella sfera dell’ordinaria dirigenza dell’acquirente.

Purtroppo, l’onere della multa è sempre in capo all’attuale proprietario del veicolo, ma, per tutte queste ragioni sopra esposte, è possibile agire in giudizio per richiedere la restituzione del prezzo pagato per l’acquisto dell’automobile, oltre che al risarcimento di tutti i danni che ne sono derivati.

Leggi anche:

Per il saldo del fermo amministrativo si può chiedere la definizione agevolata del debito?