Il blocco alle compensazioni in F24 opera solo per le compensazione “orizzontale o esterna” dei crediti erariali. Le compensazioni operate dai sostituti a recupero dei rimborsi da 730 non rientrano tra le compensazioni orizzontali.

 

Da qui, le compensazioni effettuati dai sostituti d’imposta a recupero dei rimborsi del 730 non sono soggette al blocco in presenza di debiti iscritti a ruolo.

 

Si arriva a tale conclusione, considerando sia precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate sia la natura dei crediti da sostituto d’imposta.

Il blocco alle compensazioni in presenza di cartelle scadute

Il D.L. 78/2010 prevede uno specifico blocco alle compensazioni in F24 laddove il contribuente abbia a carico delle cartelle scadute o altri atti di recupero.

 

La cartella è scaduta quando, trascorsi 60 giorni dalla sua notifica, non provvediamo al suo pagamento.

 

Detto ciò, dal 2011, opera un divieto di compensazione, in F24:

 

  • dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di
  • debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

 

Pe tali carichi deve essere scaduto il termine di pagamento.

 

A fronte del descritto divieto di compensazione, lo stesso articolo 31 ha introdotto la possibilità, del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. Mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

 

Laddove l’iscrizione a ruolo non sia definitiva (ricorso contro la cartella):

 

  • l’eventuale compensazione eseguita in violazione del divieto non è immediatamente sanzionabile
  • ma lo sarà solo eventualmente a seguito della definizione della controversia.

Le imposte interessate dal blocco alle compensazioni

Le imposte erariali le cui partite a debito fanno scattare il blocco alle compensazioni in F24 sono, a titolo esemplificativo:

 

  •  imposte dirette, Irap compresa, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologie di imposte prima richiamate), l’Iva e le altre imposte indirette,
  • con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.

Indicazioni rinvenibili  nelle circolari, Agenzia delle entrate, n° 4/e e 13/e 2011.

 

La circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011 ha chiarito che il divieto riguarda esclusivamente la compensazione “orizzontale” o “esterna” e non quella “verticale “ o “interna”.

 

Dunque sono escluse al blocco,  le compensazioni Iva su Iva, Irpef su Irpef, Ires su Ires ecc.

 

Sono, in ogni caso, esclusi, i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta.

Sostituti d’imposta: il recupero dei crediti da 730 e delle eccedenze di versamento

I datoti di lavoro recuperano i crediti Irpef rimborsati in busta paga nonchè i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto in compensazione in F24.

 

In particolare , le somme rimborsate ai lavoratori sono recuperate in compensazione in F24 nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso. Nel limite delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Si veda l’articolo 37, comma 4, del d. lgs. n. 241 del 1997 .

 

Dunque, il datore di lavoro effettua i rimborsi del 730 e li recupera successivamente in F24.

 

Nella circolare, Agenzia delle entrate, n°31/E 2014  è stato chiarito che  tali compensazioni non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare.  Il riferimento è all’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Non rilevano neanche ai fini dell’apposizione del visto di conformità sul 770.

 

Circa le modalità di presentazione dell’F24, ex art.37 del D.L. 223/2006, i sostituti d’imposta devono presentare l’F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Infatti, come da risoluzione n°110/2019,

visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”, aggiunto espressamente al citato articolo 37, comma 49-bis,  l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

Dunque l’F24 deve essere presentato tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate, “F24 web” o “F24 online.

Datore di lavoro con debiti iscritti a ruolo: rimborsi da 730 compensabili

Detto ciò è lecito chiedersi se le compensazioni effettuate in F24 dal datore di lavoro per recuperare i rimborsi da 730 rientrano nel blocco alle compensazioni in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo.

 

Ebbene, a tal proposito ci viene in aiuto la risoluzione n°73/e 2015.

 

In tale sede l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il blocco alle compensazioni si riferisce solo alla compensazione “orizzontale o esterna” dei crediti. Le compensazioni operate dai sostituti a recupero dei rimborsi da 730 non rientrano tra le compensazioni orizzontali.

 

Ne deriva che, per le medesime ragioni, le stesse non soggiacciono, altresì, al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti previsto dal citato articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010.